Il n. 7 dell'art.
2295 cod. civ. stabilisce nell'atto costitutivo della società in nome collettivo
debbano essere indicate le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera nota1. La menzione di pone come complementare rispetto a quella del n. 6 della stessa norma, in base alla quale occorre siano specificati i conferimenti di ciascun socio, il valore degli stessi ed i criteri valutativi. La specificazione imposta dalla legge
non ha infatti il significato di escludere la necessità di una valutazione di detti conferimenti, piuttosto ponendo un requisito aggiuntivo rispetto a quello già previsto al precitato n. 6. Oltre alla indicazione del valore e del metodo di valutazione del conferimento d'opera
si deve dunque ritenere che debbano ulteriormente essere descritte le concrete prestazioni in cui si esplica l'attività promessa dal socio. La regola si giustifica anche in relazione all'evidente interesse dei terzi che possano intrattenere rapporti con la società. Essi devono essere posti in grado di conoscere della solidità patrimoniale dell'ente, ciò che viene anche a dipendere dall'elemento qui in esame
nota2.
E' possibile concepire una società in cui tutti i conferimenti dei soci consistano in prestazioni d'opera? Gli interpreti prevalentemente rispondono al quesito in maniera affermativa, anche se in questa ipotesi parlare di un capitale sociale inteso come misura indisponibile del patrimonio sociale posta a presidio dei creditori sociali non appare praticabile
nota3.
Note
nota1
Alla società in nome collettivo non si applicherebbe il II comma dell'art.
2253 cod. civ. , dettato per lo schema della società semplice. La norma infatti presuppone l'indeterminatezza dei conferimenti.
top1nota2
Si pensi a Tizio che intenda fare credito ad una società, la cui attività faccia perno sull'indispensabile apporto di un socio d'opera. L'eventuale sopravvenuta inettitudine di costui a porre in essere le prestazioni promesse potrebbe compromettere in maniera irreversibile l'andamento economico dell'ente.
top2nota3
Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1982, p. 175.
top3Bibliografia
- GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982