Indicazione della sede della società



Ai sensi del n. 4 dell'art. 2295 cod. civ. risulta indispensabile l'indicazione della sede della società (nonchè delle eventuali sedi secondarie). La soggettività di cui è dotato l'ente non può non implicare la specificazione del luogo in cui essa ha modo di estrinsecarsi. Tale localizzazione è inoltre indispensabile allo scopo di permettere ai terzi di intrattenere con la società rapporti giuridici, inviare comunicazioni, effettuare notificazioni con efficacia legale. L'indicazione della sede della società si sostanzia nella menzione del comune, della via e del numero civico nota1.

E' il caso di riferire dei concetti di sede effettiva e di sede secondaria. Con riferimento alla prima, occorre precisare che, secondo un'opinione assolutamente consolidata, è necessario che la sede legale esprima il luogo nel quale viene effettivamente svolta l'attività d'impresa collettiva. In questo senso si presume sussistente questa coincidenza (Cass. Civ. Sez. I 10147/99). E' data tuttavia la possibilità di dar conto del contrario (quando ad esempio sia stato operato il trasferimento della sede semplicemente per rendere più difficoltoso addivenire ad una pronunzia dichiarativa di fallimento: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9199/99). Si faccia l'esempio di una società in nome collettivo la cui sede legale sia posta in Brescia, Piazza Repubblica, n. 1. Si ipotizzi che gli uffici amministrativi siano tuttavia posti in Bergamo, Via Roma, n. 10 e che in questo luogo si concludano i contratti con clienti e fornitori, si spediscano gli ordini di vendita, etc.. Quale dovrà essere considerata per i terzi la sede della società? Quella indicata ufficialmente ovvero quella presso la quale in realtà si svoge l'attività sociale? Al questito è stata data risposta in quest'ultimo senso (Cass. Civ. Sez. I, 1934/81). Così i terzi potranno considerare giuridicamente rilevante la sede effettiva della società, presso la quale potranno essere eseguite anche notificazioni, intimazioni, diffide con effetti legali. Questo non significa che la sede legale divenga irrilevante: sarà sempre possibile far conto sulla relativa indicazione a qualsiasi fine (Cass. Civ. Sez. I, 1102/89). Analogamente è a dirsi per l'individuazione del foro generale, nonchè del Tribunale territorialmente competente per l'eventuale dichiarazione di fallimento. Al riguardo occorre ancora aggiungere che la sede effettiva non va confusa con la sede operativa. Si pensi, relativamente all'esemplificazione di cui sopra, all'esistenza di attività produttiva ed alla localizzazione di capannoni industriali in Varese. Sede effettiva è quella presso la quale può dirsi localizzata l'amministrazione della società e non già la mera attività di produzione. Quanto al concetto di sede secondaria si fa rinvio alla disamina del modo di disporre dell'art. 2299 cod. civ..

Note

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In questo senso essa viene a differenziarsi rispetto all'indicazione della sede delle società di capitali. Per queste ultime infatti, in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, è sufficiente l'indicazione nell'atto costitutivo del solo comune ove è posta la sede (cfr. l'art. 2328 cod. civ.).
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Prassi collegate

  • Quesito n. 250-2009/I, Modifica della sede di società di persone

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