Indicazione della durata della società



Il n. 9 dell'art. 2295 cod. civ. impone la menzione nell'atto costitutivo della società in nome collettivo della durata di quest'ultima, intesa come il termine entro il quale l'attività dovrà cessare.
In questo senso è il caso di rimarcare come il modello si distacchi significativamente da quello della società semplice, a proposito della quale non si riscontra analoga prescrizione (potendosi dare, conseguentemente, il caso di una durata indeterminata). Quali sono le conseguenze del difetto dell'indicazione della durata della società? Quale funzione svolge la detta menzione? Al primo quesito si può rispondere nel senso della legittimità del rifiuto di iscrizione della società nel Registro delle imprese. Quanto al secondo si può riferire della rilevanza del dato con riferimento alle aspettative dei creditori particolari del socio i quali, durante societate, non possono domandare (art.2305 cod.civ.) la liquidazione della quota del loro debitore. I detti creditori, d'altronde, possono inoltre fare opposizione rispetto all'eventuale decisione di prorogare la durata della società (art.2307 cod.civ. ).

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