Indicazione dell'ammontare del capitale sociale (società per azioni)



Il n. 4 dell'art. 2328 cod. civ. prevede che l'atto costitutivo della società per azioni menzioni l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato. La norma è da porre in stretta relazione sia con quella che la precede, sia con quella che la segue immediatamente. Da un lato infatti l'art. 2327 cod. civ. impone che la società per azioni occorre si costituisca con un capitale sociale non inferiore ad Euro 120.000,00, dall'altro l'art. 2329 cod. civ. prevede l'indispensabilità che il capitale sociale sia sottoscritto interamente. A propria volta quest'ultima disposizione richiama gli artt. 2342 e 2343 cod. civ., a mente dei quali occorre che, quando il conferimento è eseguito in denaro, sia versato almeno il 25% presso un istituto bancario. Quando invece si tratta di beni in natura o di crediti il relativo valore sia attestato da apposita perizia di stima.

In sintesi, nell'ipotesi ordinaria in cui i soci vengano ad eseguire conferimenti in denaro, occorre che essi sottoscrivano integralmente (dunque impegnandosi ad eseguire il relativo conferimento) la parte di capitale a ciascuno riconducibile, parallelamente dovendo darsi conto del versamento da parte di ciascuno quantomeno di una somma pari ad un quarto della quota a ciascuno spettante. L'atto costitutivo dunque farà menzione di tali dati e della misura della partecipazione di ognuno al capitale.

La mancata indicazione nell'atto costitutivo di ogni indicazione relativamente al dato in esame è prevista dal n. 3 dell'art. 2332 cod. civ. come causa di nullità della società.

Prassi collegate

  • Quesito n. 251-2014/I, Oggetto sociale: consulenza finanziaria alle imprese e società in genere
  • Quesito n. 444-2014/I, Verbale assemblea di rinuncia a ricostituzione di riserva utilizzata a copertura di perdita di bilancio e sua eliminazione
  • Quesito n. 511-2014/I, Aumento di capitale condizionato e data di riferimento della perizia di stima
  • Quesito n. 813-2014/I, Capitale sociale minimo richiesto per l’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria
  • Studio n. 14-2009/T, La rivalutazione facoltativa dei beni immobili d'impresa. Articolo 15, commi da 16 a 23 del dl 29 novembre 2008, n. 185

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