Indicazione del valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura (società per azioni)



Il n. 6 dell'art. 2328 cod. civ. prevede che sia indicato il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura. La disposizione va coordinata con l'art. 2343 cod. civ. che per l'appunto disciplina la stima che deve essere presentata da colui che apporta un conferimento di tal specie.

Prassi collegate

  • Quesito n. 982-2013/I, Aumento di capitale con conferimento in natura di immobile da parte di società estera e menzioni urbanistiche


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