Indicazione del sistema di amministrazione (società per azioni)




Ai sensi del n. 9 dell'art. 2328 cod. civ. occorre sia indicato nell'atto costitutivo della società per azioni il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.

Non si tratta di un'indicazione indispensabile: in difetto infatti troverà applicazione il sistema ordinario, fondato sulla nomina di un unico amministratore ovvero di un consiglio di amministrazione la cui identificazione soggettiva è fatta oggetto dell'ulteriore indicazione (questa volta necessaria) di cui al n.11 della norma qui in esame. Dunque l'esigenza della specificazione del sistema di amministrazione si paleserà soltanto ogniqualvolta si volessero introdurre modalità alternative, quali il sistema monistico di cui all'art. 2409 sexiesdecies e ss. cod. civ. ovvero il sistema dualistico di cui all'art. 2409 octies e ss. cod. civ. . Si aggiunga che, ai sensi del I comma dell'art. 2384 cod. civ. il potere rappresentativo (rectius: il potere scaturente dall'immedesimazione organica) dell'organo amministrativo deve reputarsi generale.

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