Per il n. 10 dell'art.
2328 cod. civ.
occorre che l'atto costitutivo della società indichi il numero dei componenti il collegio sindacale. Di tale aspetto si occupa più specificamente l'art.
2397 cod. civ.. Al riguardo è il caso di segnalare come, sia pure precedentemente alla riforma del diritto societario del 2003, si sia deciso nel senso dell'illegittimità della previsione statutaria di un numero variabile di componenti il predetto organo (Tribunale di Napoli,
31/01/1997 ). Per il collegio sindacale manca infatti una regola analoga a quella di cui all'art.
2380 bis cod. civ. , dettato in tema di consiglio di amministrazione.
Non basta indicare il numero ed i dati dei componenti del collegio sindacale: occorre altresì specificarne il compenso (cfr. l'art.
2402 cod. civ. ), magari anche semplicemente facendo riferimento de relato alle tariffe professionali vigenti.
Occorre osservare infine che, in conseguenza della novellazione dell'art.
2397 cod. civ., a far tempo dal 1 gennaio del 2012, è possibile, per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, che lo statuto possa prevedere che l'organo di controllo sia composto da un
sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.