Indicazione dei soci amministratori e rappresentanti
Il n. 3 dell'art.
2295 cod. civ. contempla tra le indicazioni dell'atto costitutivo della società in nome collettivo quella relativa ai "
soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società".
Ciò importa la specificazione delle funzioni svolte da ciascuno dei soci quando queste non siano paritetiche e l'individuazione di chi tra gli stessi è dotato di rappresentanza esterna, potendo impegnare il nome della società.
Non si tratta di un'indicazione indispensabile: in difetto rinverranno applicazione le regole ordinarie dettate dall'art.
2257 cod. civ. e ss.. Dunque tanto l'amministrazione quanto la rappresentanza spetteranno a tutti soci in via tra loro disgiuntiva e riguarderà tutti gli atti comunque compresi nell'oggetto sociale.
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