Indicazione dei conferimenti (società in nome collettivo)



L'atto costitutivo della società in nome collettivo deve indicare, come espressamente prevede l'art. 2295, n. 6 cod. civ. , i conferimenti che ciascun socio è tenuto ad effettuare, specificando il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione degli stessi. Il valore complessivo dei conferimenti costituisce il capitale sociale (nominale) che trova una seppur limitata disciplina specifica negli artt. 2303 e 2306 cod. civ. .

Trattandosi di conferimenti diversi dal denaro, non si reputa sufficiente una semplice descrizione. Dovrebbe infatti essere riportata anche la specificazione del valore del bene o del servizio oggetto di conferimento nonchè del criterio in base al quale le dette determinazioni sono state eseguite. La norma sembra comportare la necessità di tali dati, quand'anche il conferimento fosse rappresentato da prestazioni d'opera, specificamente considerate dal n. 7 dell'art. 2295 cod. civ. oggetto di separata disamina.

Prassi collegate

  • Quesito n. 199-2007/T, Conferimento in Snc di immobili caduti in successione, per cui la dichiarazione non è presentata, ricevibilità dell'atto

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