Indicazione dei benefici accordati ai promotori o ai fondatori (società per azioni)
Al n. 8 l'art.
2328 cod. civ. dispone che debbano essere indicati nell'atto costitutivo della società i
benefici eventualmente accordati ai promotori ed ai soci fondatori. Circa le limitazioni delle proporzioni che tali benefici possono assumere, si vedano gli artt.
2340 e
2341 cod. civ..
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