Indicazione dei benefici accordati ai promotori o ai fondatori (società per azioni)




Al n. 8 l'art. 2328 cod. civ. dispone che debbano essere indicati nell'atto costitutivo della società i benefici eventualmente accordati ai promotori ed ai soci fondatori. Circa le limitazioni delle proporzioni che tali benefici possono assumere, si vedano gli artt. 2340 e 2341 cod. civ..

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Indicazione dei benefici accordati ai promotori o ai fondatori (società per azioni)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti