Inderogabilità della disciplina legale della prescrizione



Poiché la prescrizione estintiva è prevista dall'ordinamento per una ragione d'interesse generale, corrispondendo ad un istituto di ordine pubblico,  le norme che ne prevedono le singole ipotesi ed i termini del compimento di essa sono connotate da assoluta inderogabilitànota1 .

Ciò importa innanzitutto che le parti non abbiano alcuna possibilità di rinunziare preventivamente al compimento della prescrizione ed agli effetti della medesima, né in alcun modo prolungare o, al contrario, abbreviare i termini stabiliti dalla legge: l'art. 2936 cod.civ. dispone a tal proposito che è nullo ogni patto che sia diretto a modificare la disciplina posta dalla legge in materia di prescrizione.

D'altronde qualora fosse possibile una rinunzia preventiva ovvero l'abbreviazione del termine prescrizionale ad es. da dieci anni (prescrizione ordinaria) a un anno, si assisterebbe ad una generale deroga della disciplina stabilita dalla legge, divenendo di stile la relativa clausola nota2 .

E' stato stabilito che non costituisce comunque violazione delle regole riferite il patto con il quale, in materia di assicurazione contro i danni, venga differito il tempo in cui si può far valere il diritto all'indennizzo (Cass. Civ. Sez. I, 1776/79 ). Esso ha infatti il semplice effetto di spostare il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, rimanendo ferma ed immutata la disciplina del medesimo.

Il II°comma dell'art. 2937 cod.civ. aggiunge che non si può rinunziare agli effetti estintivi della prescrizione se non quando essa si sia compiuta nota3 .

Una volta che sia decorso il termine prescrizionale diviene pertanto possibile, per colui  al quale giova, disporre degli effetti estintivi. Il pagamento spontaneo del debito prescritto infine non consente a chi l'abbia effettuato di chiederne la ripetizione (art. 2940 cod.civ.).

Note

nota1

Vitucci, voce Prescrizione, in N.sso Dig.it., vol.XIII, p.647.
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nota2

Ferrucci, Della prescrizione e della decadenza, in Comm.cod.civ., Torino, 1982, p.422.
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nota3

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.109.
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Bibliografia

  • FERRUCCI, Della prescrizione e della decadenza, Torino, Comm.cod.civ., 1980
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • VITUCCI, Prescrizione, N.sso Dig. it., XIII

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