Indennità di fine rapporto (agenzia)



L'art. 1751 cod.civ. , le cui disposizioni sono inderogabili, salvo il caso in cui risultino circostanze più favorevoli per l'agente (cfr. VI comma dell'art. cit.), condiziona l'insorgenza dell'obbligazione del preponente in ordine alla corresponsione all'agente di un'indennità di fine rapporto, alla sussistenza dei seguenti presupposti:
a) che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
b) che il pagamento di tale indennità possa essere considerato equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, con particolare riferimento alle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. In base a quest'ultimo criterio sono state ritenute prevalenti le norme del codice civile rispetto alla contrattazione collettiva, importando la prima, nel concreto caso specifico, un trattamento in melius per l'agente (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 11189/2002).
Il II comma della norma in esame, segnalando i casi in cui l'indennità non è dovuta, fa menzione dei seguenti:
a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, di tale gravità da non permettere la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
b) quando l'agente recede dal contratto, con l'eccezione dell'eventualità in cui il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente (età avanzata, infermità, malattia) relativamente alle quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
c) quando l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che gli fanno capo con riferimento al contratto d'agenzia, previo accordo con il preponente.
Il III comma dell'art. 1751 cod. civ. assume in considerazione l'ammontare dell'indennità. Esso non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua, calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. Qualora il contratto risalisse a meno di cinque anni, il computo dovrebbe essere operato sulla media del periodo in questione.
Il fatto che venga concessa l'indennità non toglie all'agente la possibilità di agire per far valere il proprio diritto all'eventuale risarcimento dei danni (IV comma dell'art. cit.). Si pensi all'omissione del versamento dei contributi ENASARCO (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6042/1987 ) nota1.
Il diritto dell'agente all'indennità è soggetto ad un termine decadenziale di un anno a far tempo dallo scioglimento del rapporto. Entro detto periodo di tempo l'agente deve infatti comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti in merito (V comma dell' art.cit.).
Per effetto del D. Lgs. 65/1999 è stato introdotto nell'art. 1751 cod.civ. un ulteriore VII comma, ai sensi del quale l'indennità risulta dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente. In difetto di ulteriori indicazioni si può reputare che il relativo credito spetti agli eredi legittimi o testamentari, non potendosi fare applicazione, nonostante la somiglianza dell'ipotesi, di ulteriori criteri, quali quelli di cui all'art.2122 cod. civ. (relativo alla spettanza del trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente).
Come appare evidente, con la norma di cui all'art.1751 cod. civ. , nel testo novellato nel 1991 e nel 1999 , il legislatore ha inteso risolvere i principali problemi che si agitavano sotto il vigore del testo precedente. Così, ad esempio, si era deciso nel senso che l'indennità non fosse dovuta in ogni caso in cui il rapporto fosse cessato per volontà ed iniziativa dell'agente (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1222/1990 ) nota2.
L' indennità di scioglimento del contratto, di cui abbiamo parlato, differisce dall' indennità suppletiva di clientela, che assolve una funzione diversa, rinvenendo la propria fonte nelle negoziazioni collettive (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6114/1988 ). Quest'ultima è dovuta solo se "il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente", e viene corrisposta dal preponente, dovendo essere ragguagliata alle provvigioni relative agli affari conclusi dopo l'1 gennaio 1975 ed è soggetta a particolari regole e limitazioni (art. 11 A.E.C. 1974) che non trovano corrispondenza nella disciplina legale della indennità di fine rapporto (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4586/1991). La prima invece può essere decurtata di quanto il preponente abbia volontariamente versato a titolo di contributi ENASARCO, dovendo in tale ipotesi essere versata da quest'ultimo ente (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 35/1984) nota3.

Note

nota1

Discussa è la natura della indennità, ma sembra prevalente l'opinione (cfr. Baldi, Il contratto di agenzia, Milano, 1981, p.175) che ad essa debba riconoscersi sia carattere risarcitorio, sia compensativo per l'avviamento procurato al preponente. Tuttavia, come già detto, essa non preclude l'azione per ottenere l'ulteriore risarcimento del danno.
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nota2

La norma tuttavia continua a non prevedere alcun parametro di determinazione dell'indennità, limitandosi a stabilire un tetto massimo pari ad una "cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni". Rimane perciò ancora aperto il problema relativo alla validità degli accordi economici collettivi c.d. ponte, stipulati successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 303 del 1991, nei quali venivano espressamente previste le modalità di calcolo della indennità. Secondo un'opinione (Trioni, Il contratto di agenzia, Padova, 1994, p.191 e Bortolotti, Le nuove norme sul rapporto di agenzia. Brevi note sul d.legisl. 15 febbraio 1999 n.65, in Mass.Gius.lav., 1999, p.822) questi accordi conserverebbero validità, avendo derogato alla disciplina legislativa in senso migliorativo; secondo altri invece occorrerebbe valutare di volta in volta se l'applicazione degli stessi comporti un risultato economicamente sfavorevole per l'agente, nel qual caso l'agente potrebbe sempre richiedere in via giudiziaria il maggior importo a lui dovuto ex art.1751 cod.civ. (così Baldi, Le novità nel contratto di agenzia per l'adeguamento alla direttiva Cee, in I Contratti, 1999, fasc. 5, p. 510 e Calzolaio, Prime riflessioni sul contratto di agenzia dopo il D. Lgs. 15 febbraio 1999 n.65, in Nuove l. civ. comm., 1999, p.918).
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nota3

Secondo un'opinione (Bortolotti-Bondanini, Il contratto di agenzia commerciale, Milano, 2003, pp. 252 e ss.) l'indennità suppletiva di clientela dovrebbe reputarsi incompatibile con la nuova disciplina prevista, o meglio potrebbe reputarsi una inutile duplicazione di quanto disposto dall'art.1751 cod.civ. . In realtà occorre valutare la diversa funzione ed i diversi presupposti di questa indennità. Pare più corretto affermare che si tratti di un istituto non già superato, quanto piuttosto diverso e complementare rispetto all'indennità regolata legislativamente (Baldassarri, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Appendice di aggiornamento, vol.I, Torino, 1995, p.74).
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Bibliografia

  • BALDASSARRI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, I, 1995
  • BALDI, Il contratto di agenzia, Milano, 1981
  • BALDI, Le novita' nel contratto di agenzia per l'adeguamento alla direttiva CEE, I Contratti, fasc. 5, 1999
  • BORTOLOTTI, La nuova legislazione sul contratto di agenzia: prime considerazioni sul decreto 303 del 10 settembre 1991, Contratto e impresa, 1993
  • BORTOLOTTI-BONDANINI, Il contratto di agenzia commerciale, Milano, 2003
  • CALZOLAIO, Prime riflessioni sul contratto di agenzia, Nuove l. civ. comm., 1999
  • TRIONI, Il contratto di agenzia, Padova, 1994

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