Indegnità del genitore



A mente dell'art. 465 cod.civ. chi è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

La ratio della norma è chiara. Premesso che per effetto della riconosciuta indegnità l'eredità può essere devoluta per rappresentazione ai figli del soggetto escluso dalla successione, quando vengano in considerazione minori di età si rischierebbe di far comunque conseguire il godimento del compendio ereditario al genitore indegno il quale, nella propria qualità di esercente la responsabilià genitoriale nota1, sarebbe titolare dell'usufrutto legale di cui all'art. 324 cod. civ. nota2. Per questo motivo la norma in commento esclude tale effetto, pur senza enunziare espressamente quale sia la sorte dell'amministrazione dei beni ereditari.

Secondo un'opinione potrebbe nell'ipotesi farsi applicazione dell'art. 334 cod.civ. : l'amministrazione spetterà al genitore non indegno nota3. Facendo difetto quest'ultimo, l'amministrazione sarà affidata a un curatore speciale nominato ai sensi dell'art.320 cod.civ. nota4.

Note

nota1


A seguito del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 le parole “potestà dei genitori” o "potestà genitoriale" sono sostituite dalle parole “responsabilità genitoriale”.
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nota2

Palazzo, Le successioni, t. 1, in Tratt. dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 223.
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nota3

Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 141 e Ferri, Successioni in generale, in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 188.
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nota4

Capozzi, Successioni e donazioni, t. 1, Milano, 2002, p. 129.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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