Inconfigurabilità della trasmissione della vocazione



L'art. 479 cod. civ. stabilisce in modo esplicito la trasmissibilità del diritto di accettare. Ciò manifesta chiaramente come il fenomeno sia legato ad una delazione ereditaria attuale, tale quella riferibile al "chiamato".

Basterebbe questa tranciante notazione per troncare ogni discussione circa l'eventuale trasmissione della mera vocazione ereditaria, intesa come semplice designazione del successibile, priva di una concreta delazione. E' stato inoltre osservato che la trasmissione non tanto determina il trasferimento della primitiva vocazione ad altro soggetto (vale a dire gli eredi del soggetto originariamente vocato), quanto costituisce l'effetto della vocazione del trasmissario rispetto alla successione apertasi in morte del trasmittentenota1.

Note

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Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1142, secondo il quale dandosi trasmissione della vocazione, ne discenderebbe una duplicità di vocazioni, con la correlativa possibilità di compiere accettazione dell'una, ma non dell'altra. In buona sostanza sarebbe praticabile una rinunzia all'eredità del trasmittente ed una contemporanea accettazione dell'eredità a quest'ultimo devoluta. E' chiaro come questo esito sia da respingere, dal momento che ogni situazione soggettiva viene a confluire nell'asse ereditario del trasmittente. Il trasmissario può, accettando l'eredità che gli viene devoluta, fare rinunzia all'eredità devoluta al proprio autore, dal momento che nel patrimonio di costui si rinviene anche il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità relativa alla successione precedentemente apertasi. Non può, al contrario, il trasmissario, accettare quest'ultima eredità rinunziando a quella del trasmittente.
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