Incapacità relativa



L'incapacità relativa consiste in una situazione del soggetto meno grave di quella riguardante l'incapacità assoluta.

Quest'ultima è ostativa di una qualsivoglia possibilità di intervento all'atto da parte dell'incapace.

L'incapacità relativa è invece la conseguenza di ipotesi di inabilità che lasciano residuare una qualche attitudine del soggetto a svolgere attività giuridica.

L'atto posto in essere vedrà dunque partecipare il soggetto relativamente incapace con l'altro soggetto esplicante la funzione di curatore. Il soggetto relativamente incapace non è affetto da anomalie che lo rendono del tutto inidoneo a valutare le conseguenze giuridiche e patrimoniali degli atti che compie. Sia il minore emancipato, sia l'inabilitato, sia il beneficiario di amministrazione di sostegno (quando lo preveda il decreto di nomina) possono pertanto compiere liberamente atti classificabili come di ordinaria amministrazione. Essi sono quelli che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che il bene dà (per es., riscossione di canoni di locazione, degli interessi di somma data a prestito, ecc.).

Soltanto in relazione a quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione il consenso deve essere integrato con quello parallelamente espresso da un ulteriore soggetto: il curatore. Consenso del soggetto relativamente incapace e consenso del curatore si fondono dando vita ad un atto complesso che in tanto può dirsi valido, in quanto correttamente formato in ciascuna delle due componenti nota1.

Note

nota1

Analoga opinione è espressa p.es. da Ruperto, Curatela (dir. civ.), in Enc. dir., p. 449, il quale peraltro, specifica che si tratta di un atto complesso diseguale, in quanto risulterebbe preminente la volontà del minore rispetto a quella del curatore. Si confrontino anche Cattaneo, Emancipazione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p. 496; Carresi, in Trim., 1957, p. 1241. Secondo un'altra corrente dottrinaria, si vedano, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 216, Pugliatti, Della tutela e della emancipazione, in Comm. cod. civ., diretto da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1940, p. 717 e Tutela e curatela, in N. Dig. it., 1940, p. 598, il consenso del curatore corrisponderebbe ad un'autorizzazione privata, vista più che altro come un requisito esterno di validità, richiesto al fine di rimuovere il limite che la normativa pone a carico dell'emancipato o dell'inabilitato.
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Bibliografia

  • CATTANEO, Emancipazione, NDI, VI
  • PUGLIATTI, Della tutela e della emancipazione, Firenze, Comm.cod.civ. di D'Amelio e Finzi, 1940
  • PUGLIATTI, Tutela e curatelaTorino, Nuovo Dig. Ital., X, 1940
  • RUPERTO, Curatela (dir.civ.), Milano, Enc.dir., 1962

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