Incapacità di testare (interdetti giudiziali)



Il n.2 del II comma dell'art. 591 cod.civ. prevede tra i soggetti incapaci di fare testamento gli interdetti per infermità mentale, cioè coloro che sono stati dichiarati, con sentenza del giudice, incapaci di provvedere ai loro interessi.

L'interdizione giudiziale produce i propri effetti (art.421 cod.civ. ) a far tempo dalla data della pubblicazione della relativa sentenza (non già dal passaggio in giudicato della medesima). Ciò ovviamente non esclude che, prima ed indipendentemente da siffatta pronunzia, qualora sia possibile dar conto dello stato di incapacità (naturale) di intendere o di volere del testatore, risulti praticabile l'impugnazione del testamento per tale causa (ai sensi dell'ultimo comma art. 591 cod.civ. ) nota1.

Cosa dire delle ultime volontà espresse dall'interdicendo nel tempo che precede l'emissione e la pubblicazione della sentenza che dichiara la condizione di incapacità? Palese appare anzitutto che la situazione giuridica dell'atto sia quantomeno incerta. Se infatti il procedimento dovesse concludersi con un nulla di fatto non potrebbe certamente essere negata la piena validità del testamento. Non pare peraltro dubbio che la proclamazione dello stato di incapacità del soggetto non può condurre ad un'automatica considerazione dell'atto di ultima volontà come invalido. Occorrerà pur sempre (come sopra detto) che questo venga impugnato per difetto di capacità naturale, soddisfacendo il diverso onere probatorio. Disputata è l'efficacia dell'eventuale nomina medio tempore di un tutore provvisorio ex art. 427 cod.civ. . L'ultima parte del I comma della citata norma infatti prevede l'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto in esito a tale nomina ogniqualvolta ad essa sia seguita la sentenza d'interdizione. Prevale al riguardo l'opinione secondo la quale il testamento rimane valido (salva, beninteso, l'eventuale impugnazione per incapacità naturale) nota2.

E' stato infatti osservato che la norma in questione è riferibile soltanto agli atti inter vivos.

Note

nota1

E' inoltre appena il caso di rilevare che mentre l'abituale stato di incapacità di un soggetto maggiorenne e non interdetto non esclude la validità del testamento che si provi esser stato perfezionato in un momento di lucido intervallo, non si può dire l'inverso, che cioè sia possibile dar conto dell'eccezionale situazione di lucidità del soggetto interdetto giudizialmente che avesse espresso le proprie ultime volontà. In ogni caso l'atto è impugnabile. Cfr. Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da de Martino, Novara-Roma, 1982, p.71.
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nota2

Marinaro, in Cod.civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Libro I, Torino, 1980, p.878. L'aver intrapreso il procedimento, l'esito dell'esame dell'interdicendo condotto dal G.I. ai sensi dell'art. 714 cod.proc.civ., l'eventuale nomina del tutore provvisorio potranno ovviamente semplificare alquanto la prova della condizione di incapacità naturale del testatore.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato, II, 1980

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