Incapacità di testare (incapaci naturali)



L'ultimo caso di incapacità di testare di cui all'art. 591 cod.civ. riguarda gli incapaci naturali, vale a dire coloro che, "sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento". La norma deve considerarsi speciale rispetto alla disposizione generale di cui all'art.428 cod.civ. che di per sè richiede, ai fini dell'annullamento dell'atto, il requisito del grave pregiudizio per l'autore del medesimo. Nell'ipotesi del testamento è invece sufficiente dar conto della situazione di incapacità (totale: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12691/2017; Cass. Civ., Sez. VI-II, 19767/2015) nel momento della redazione di esso nota1. Il pregiudizio per l'autore deve considerarsi, d'altronde, in re ipsa, non potendo certo considerarsi favorevolmente l'atto di ultima volontà concepito in condizioni di minorate o nulle capacità.
Vengono al proposito in considerazione tutte quelle situazioni che producono nel soggetto una minorazione della possibilità di comprendere la realtà o di autodeterminarsi, siano esse temporanee ovvero permanenti. Si pensi all'utilizzo di sostanze allucinogene o stupefacenti, ad alterazioni patologiche come stati di delirio o di schizofrenia. E' chiaro che in quest'ultimo caso l'eventuale permanenza della situazione aprirebbe la via ad una pronunzia di interdizione o di inabilitazione nota2.
E' appena il caso di mettere in luce che l'onere della prova ai fini dell'impugnativa grava su chi intende infirmare il testamento, dovendo dare specificamente conto per il tramite di qualsiasi mezzo probatorio (magari anche soltanto mediante presunzioni) delle condizioni previste dalla legge, vale a dire della causa di incapacità e della gravità della stessa nonchè del fatto che il testamento sia stato confezionato nella permanenza di una siffatta condizione (Tribunale Rieti, 29/12/2006;Cass. Civ. Sez.II, 9508/2005; Cass. Civ. Sez. II, 15480/2001; Cass. Civ. Sez. II, 3411/1978) nota3. E' importante mettere a fuoco che la condizione acclarata del testatore potrebbe essere tale da far presumere una sua situazione di incapacità naturale, così invertendo il contenuto usuale dell'onere probatorio (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25053/2018).
Il relativo procedimento civile di impugnativa non vede la partecipazione necessaria del PM, non venendo in considerazione un'azione riguardante lo stato e la capacità della persona (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 17024/2017).
L'abituale grave infermità mentale in cui si trovasse il testatore produce in fatto una sorta di inversione dell'onere della prova: sarà piuttosto colui che intende far valere il testamento a dover dar conto dell'eventuale lucido intervallo del de cuius nota4. Giova infine ricordare che l'eventuale pronunzia penale nel giudizio instaurato per circonvenzione di incapace sortisce inoltre effetti vincolanti nel susseguente giudizio civile nel quale si svolge l'azione di annullamento del testamento: in particolare per quanto attiene all'accertamento dello stato di incapacità (Cass. Civ. Sez. II, 5248/1983). Cosa dire circa la configurabilità di una invalidità solamente parziale (art.1419 cod.civ.) del testamento? La possibilità viene positivamente apprezzata in dottrina da quanti hanno osservato come si diano alterazioni patologiche mentali che ledono soltanto in parte la capacità di intendere e di volere, nel senso che si riferiscono ad uno specifico campo nota5.
E' chiaro il riferimento alla monomania o ai deliri sistematizzati che lasciano nel soggetto una piena capacità al di fuori del settore specifico al quale esse si riferiscono. Queste osservazioni lasciano aperta la via per considerare il testamento valido almeno nella parte che non appare intaccata dalla alterazione mentale maniacale (es.: l'atto di ultima volontà con il quale accanto alle disposizioni a favore dei familiari è previsto anche un corposo lascito in favore di una setta satanista).

Note

nota1

Al riguardo occorre rimarcare che l'art. 591 cod.civ. parla espressamente del momento del perfezionamento del testamento. Più genericamente l'art. 763 abrogato codice civile del 1865 faceva riferimento al "tempo dell'atto".
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nota2

In passato si riteneva necessario che il soggetto si trovasse in condizioni tali che avrebbero legittimato una pronuncia di interdizione (così Degni, Della capacità di disporre per testamento, in Comm.al cod.civ., dir. da D'Amelio, Firenze, 1941, p.390; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.344). La più recente interpretazione (Bigliazzi-Geri, Il testamento, in Tratt. dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.48) afferma invece che la norma richieda solo l'accertamento di uno stato psico-fisico del testatore (in quel determinato momento) tale da sopprimere la ordinaria attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente.
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nota3

Azzariti, cit., p.343 e Bigliazzi-Geri, cit., p.51.
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nota4

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.74. In giurisprudenza è stato appropriatamente messo a fuoco come soltanto una certificazione che attestasse una piena e permanente incapacità di intendere o volere determinerebbe una presunzione di incapacità naturale vincibile soltanto con la prova precisa del "lucido intervallo", altrimenti ponendosi il principio inverso (Cass. Civ., Sez. II, 28758/2017)top4

nota5

Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.113; Bigliazzi-Geri, cit., p.49.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • DEGNI, Della capacità di disporre per testamento, Firenze, Comm.cod.civ. dir. D'Amelio, 1941

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