L'art.
591 cod.civ. afferma la capacità di disporre per testamento di tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge, venendo implicitamente a negare la capacità di testare per coloro che sono dichiarati incapaci.
Il II comma della norma riferita
contiene un'elencazione di incapaci di testare nota1. Le prime due ipotesi si riferiscono ad incapaci legali, la terza all'incapace naturale. La disposizione fa riferimento a:
- i minori di età;
- gli interdetti giudiziali;
- quelli che, sebbene non interdetti, si provi esser stati, anche transitoriamente, in una situazione di incapacità naturale (cioè incapaci di intendere o di volere) nel momento in cui venne perfezionato il testamento.
Va sottolineato come l'esclusione della testamentifazione attiva possa anche essere la conseguenza della nomina di amministratore di sostegno ex art.
411 cod.civ. (Tribunale di Varese,
19 ottobre 2013).
Note
nota1
Si tratta di un'elencazione tassativa.Ne segue la possibilità per l'inabilitato di poter liberamente testare. Cfr. Scognamiglio, La capacità di disporre per testamento, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.678; Tamburrino, Testamento (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p.475. Non potrebbe, al contrario, validamente fare testamento il minore emancipato (art.
390 cod.civ.), quand'anche fosse stato autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale (art.
397 cod.civ.).
top1Bibliografia
- SCOGNAMIGLIO, La capacità di ricevere per testamento, Padova, Successioni e donazioni, 1994
- TAMBURRINO, Testamento (dir.priv.), Enc.dir., XLIV, 1992