Venute meno le non recenti norme in materia di lavoro che escludevano la donna da alcuni lavori in relazione all'orario, rimane
l'impedimento matrimoniale di cui all'art.
89 cod. civ. (c.d. lutto vedovile)
nota1. L'incapacità di contrarre nuove nozze riguarda soltanto la donna ed è motivata con l'intento di evitare l'incertezza sulla paternità dell'eventuale nato
nota2.
Note
nota1
Si veda p.es. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 120, il quale sottolinea come in caso di violazione di tale norma non sia comminata la nullità o l'annullabilità del matrimonio, ma una semplice ammenda ex art.
140 cod. civ. .
top1nota2
Cfr. Bertola, Il matrimonio, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1963, p. 72.
top2Bibliografia
- BERTOLA, Il matrimonio, Milano, Tratt.dir.civ. di Grosso Santoro e Passerelli, 1963