L'incapacità legale segue di diritto ad una pronunzia penale di condanna all'ergastolo ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Originariamente l'
art.32 cod.pen. prevedeva non soltanto che tale stato di incapacità riguardasse anche la testamentifazione attiva, ma addirittura che il testamento perfezionato anteriormente alla condanna fosse nullo (cfr. II comma art.
32 cod.pen. vecchio testo in combinazione con il previgente art.
38 cod.pen. ).
Il fondamento di questa misura afflittiva era stato duramente contestato da quanti reputavano il medesimo in contrasto con il precetto costituzionale di cui all'art.
27 Cost. , con particolare riferimento alla funzione di emenda della pena che scaturisce dalla considerazione del III comma della norma citata
nota1. Per questo motivo l'
art.119 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ha nuovamente formulato il testo del predetto
art.32 cod.pen. , che attualmente limita al campo patrimoniale la misura afflittiva dell'incapacità legale.
Note
nota1
Cfr. Scognamiglio, La capacità di disporre per testamento, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.692.
top1Bibliografia
- SCOGNAMIGLIO, La capacità di ricevere per testamento, Padova, Successioni e donazioni, 1994