Incapacità di agire e disciplina della prescrizione: il dies a quo di decorrenza



Il termine prescrizionale quinquennale relativo all'azione di annullamento ha una decorrenza qualitativamente diversa, a seconda che si tratti di incapacità legale o di incapacità naturale.

Nelle ipotesi di incapacità legale nota1, il quinquennio decorre dal momento in cui è cessata la condizione che determina l'incapacità (il raggiungimento della maggiore età, la cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, la cessazione dello stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art.412 cod.civ. ).

In caso di incapacità naturale il III comma dell'art. 428 cod.civ. stabilisce invece che la prescrizione decorra dal momento in cui l'atto è stato compiuto. Potrebbe pertanto darsi che il soggetto in concreto mai abbia potuto esercitare la relativa azione, a causa del protrarsi della condizione di minorazione oltre il quinquennio.

La regola secondo la quale il dies a quo, nell'ipotesi di contratto stipulato da soggetto legalmente incapace, decorre da quando è cessata la condizione di menomazione (mentre nell'analoga ipotesi avente quale protagonista un soggetto naturalmente incapace, il termine viene comunque a decorrere dal momento della stipulazione del contratto), non è che l'applicazione della regola enunziata dall'art. 2935 cod.civ. ( contra non valentem agere non currit praescriptio ), non utilizzabile agli impedimenti di fatto nota2. La situazione dell'incapace naturale può essere infatti considerata tale, non essendo connotata da alcuna ufficialità.

A ben vedere, l'incapacità legale, proprio perchè risultante anche da sistemi pubblicitari (registri dello stato civile), si pone come un impedimento di diritto, mentre lo stato di incapacità naturale non è in alcun modo rilevabile con strumenti giuridici.

In tale ipotesi l'ultimo comma dell'art. 1442 prevede tuttavia, semprechè non sia stata data attuazione al contratto, che l'annullabilità sia sempre opponibile, almeno in via di eccezione nota3.




Note

nota1

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel comprendere fra le ipotesi di annullabilità dipendenti da incapacità legale anche il caso in cui il contratto sia stato stipulato dal rappresentante legale in difetto di autorizzazione. Così Cass. Civ. Sez. II, 2725/93 . In dottrina, tra gli altri, Caputo, Prescrizione dell'azione di annullamento di un contratto concluso senza l'autorizzazione del giudice tutelare, in Giust. civ., I, 1977, pp.922 e ss.; Ferri, Della potestà dei genitori, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p.108 e ss.; Venchiarutti, L'incapacità contrattuale, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 1991, pp.558 e ss..
top1

nota2

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol. I, Genova, 1978, p.807.
top2

nota3

Non vi è alcun dubbio circa l'applicabilità alla prescrizione dell'azione di annullamento delle regole generali sulla sospensione ex artt. 2941 e 2942 cod.civ.. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.672; Maiorca, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.799. Si tenga presente che, considerato il tenore dell'art. 2942 cod.civ. , norma che espressamente prevede la sola incapacità legale come causa di sospensione della prescrizione, la giurisprudenza è categorica nel negarne l'estensione anche ai casi di mera incapacità naturale. Si veda Cass. Civ. Sez. I, 4191/75 , nonchè e Cass. Civ. Sez. I, 1751/75 .
top3

Bibliografia

  • CAPUTO, Prescrizione dell'azione di annullamento di una contratto concluso senza l'autorizzazione del giudice tutelare, Giust.civ., I, 1977
  • FERRI, Della potestà dei genitori, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1988
  • MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • VENCHIARUTTI, L'incapacità contrattuale, Torino, Giur.sist.civ. e comm. fondata da Bigiavi, 1991

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Incapacità di agire e disciplina della prescrizione: il dies a quo di decorrenza"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti