Incapacità del contraente e parallela violazione da parte dell'altro contraente di norma imperativa: conseguenze giuridiche



Occorre darsi carico di un problema sorto in giurisprudenza, nel caso in cui alla normativa in tema di annullabilità del contratto, conseguente alla stato di incapacità di uno dei contraenti, si sovrapponga la violazione di una norma penale da parte dell'altro contraente, violazione penale apprezzabile come norma imperativa (art. 1418 cod.civ.).

Ciò può infatti indurre una valutazione della fattispecie in chiave di nullità. Il contratto concluso con un soggetto incapace naturale (Cass. Pen., Sez. II, 35446/2018) penalmente rilevante in quanto venga ad integrare il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 cod.pen. , dovendosi osservare che, per il perfezionamento della fattispecie, è sufficiente qualsiasi condizione di minorata difesa: cfr. Cass. Pen. Sez. II, 17707/2022) è semplicemente annullabile o è radicalmente nullo? In materia testamentaria è costante quest'ultima opinione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 3523/2023).
In tema di contratto, la giurisprudenza talvolta ha ritenuto assorbente la qualificazione conseguente all'accertamento della violazione della norma di carattere imperativo, conseguentemente statuendo nel senso della nullità del contratto (Cass. Pen. Sez.II, 19665/08 ; Cass. Civ. Sez.II, 2860/08 ;Cass. Civ. Sez.I, 12126/06 ;Cass. Civ., 8948/94 ; Cass. Civ. Sez. III, 4824/79 cfr. anche, in tema di atto costitutivo di trust, Cass. Pen., Sez. II, 18295/2017).nota1. La nullità del congegno negoziale, come tale, è poi rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. Civ., Sez. II, 10609 del 28 aprile 2017).

Può essere osservato, in senso contrario, che l'efficacia almeno interinale del contratto posto in essere sembra indispensabile ai fini della valutazione dell'esistenza stessa dell'illecito penale. Se infatti il contratto non fosse idoneo a produrre alcun effetto ab origine, non potrebbero a rigore neppure essere rinvenuti gli estremi del reato che appunto postula il perfezionamento di un atto di disposizione nota2.

Note

nota1

Al contrario si veda Cass. Civ. Sez. II, 2327/94 .
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nota2

Bisogna distinguere caso per caso. Se il contratto è diretto alla realizzazione di un fine vietato, ne risulterà illecita la causa. Se invece il reato è stato consumato mediante la stipulazione del contratto, la norma penale che in ipotesi sarà applicabile (nel nostro caso l'art. 643 cod.pen.), prenderà in considerazione e sanzionerà non tanto il contratto stesso, quanto il comportamento e l'attività svolta attraverso la sua realizzazione. Quanto detto è confermato p.es. dal Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.134, il quale peraltro ne fa scaturire la nullità del contratto. Quest'ultimo infatti rappresenterebbe lo strumento col quale verrebbero addirittura lesi dei diritti inviolabili dell'individuo, tutelati dalla citata norma penale. Al contrario il Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.618, afferma che, proprio in base alle osservazioni svolte, la soluzione preferibile sarebbe quella di sanzionare il comportamento vietato con la norma penale e di applicare piuttosto al contratto la disciplina privatistica a tutela della parte. Sull'argomento si veda anche Rabitti, Contratto illecito e norma penale, Roma, 1999, p.58.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • RABITTI, Contratto illecito e norma penale, Roma, 1999

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