Incapacità naturale ed illecito



In materia di illecito extracontrattuale, l'art. 2046 cod. civ. prevede che "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso".

Questo significa che, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, l'elemento che conta ai fini dell'attribuzione dell'illecito all'agente è costituito dalla capacità naturale, intesa come possibilità da parte del soggetto di rendersi conto delle conseguenze della propria condotta (Cass. Civ. Sez. III, 11163/90 ) nota1.

Ad esempio Tizietto, di anni dodici, scaglia volontariamente una pietra contro il compagno di giochi Caio, determinando lesioni gravi: indubbiamente il danneggiante, ancorchè minore d'età, risponderà delle conseguenze economiche dell'illecito in quanto, in relazione alle modalità concrete della condotta, doveva ritenersi capace di comprenderne la portata e gli effetti.

Saranno oggetto di separata disamina le fattispecie nelle quali la sussistenza o meno dell'imputabilità (intesa appunto come concreta possibilità di rendersi conto della portata delle proprie azioni, ciò che consente l'attribuzione all'agente delle conseguenze giuridiche delle medesime), costituisce il presupposto per l'applicazione alternativa dei diversi criteri di responsabilità di cui agli artt. 2046 , 2047 e 2048 cod. civ..

Note

nota1

Questo spiega perchè, al fine di valutare la capacità di intendere e di volere di un minore, occorre considerare, oltre l'assenza di malattie mentali, anche il suo sviluppo fisico ed intellettivo, nonchè la forza del carattere. Cfr. De Cupis, Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 49; Bruscuglia, L'interdizione per infermità di mente, Milano, 1983, p. 26.
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Bibliografia

  • BRUSCUGLIA, L’interdizione per infermità di mente, Milano, 1983
  • DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970

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