Incapacità naturale ed atti non negoziali



Per quanto attiene agli atti leciti non aventi natura negoziale, si ritiene possa essere applicato il semplice principio fondato sulla capacità di intendere e di volere apprezzata in concreto, prescindendo dal raggiungimento della maggiore età nota1.

Atti quali diffide, interruzione della prescrizione, pagamenti, acquisto del possesso, saranno validamente compiuti anche da quel soggetto che, pur minore di età, dunque legalmente incapace, poteva rendersi conto delle conseguenze giuridiche di essi (Cass. Civ. Sez. II, 6878/86 ).

Questa conclusione viene raggiunta in base al riferimento che l'art. 2046 cod. civ. compie alla sufficienza della mera capacità naturale ai fini del compimento e della rilevanza di atti civilmente illeciti. Secondo una consolidata opinione nota2, la prescrizione avrebbe una portata generale, estensibile a tutti gli atti giuridici non aventi natura negoziale.

A questo proposito occorre ribadire che la capacità di intendere o di volere deve essere oggetto di accertamento caso per caso, in modo indipendente dall'età del soggetto, dovendo essere commisurata all'atto specifico posto in essere ed allo sviluppo psico-fisico del soggetto nota3.

Note

nota1

Secondo Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 210, non sarebbe nemmeno occorrente per il compimento di atti giuridici non negoziali il requisito della capacità di intendere e di volere. Vi sarebbe ununico limite per il compimento e la ricezione di tali atti da parte del minore: dato che l'incapacità di agire è posta a salvaguardia dei suoi interessi, egli potrebbe compiere tutti gli atti leciti, ad eccezione di quelli che fossero suscettibili di effetti sfavorevoli a suo carico. L'opinione prevalente e sicuramente preferibile, richiede invece la sussistenza di questo requisito. Si vedano, tra gli altri, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 127; Venchiarutti, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1997, p.2052 e ss..
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nota2

Così per es. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 110; Quagliariello, Sulla responsabilità da illecito nel vigente codice civile, Napoli, 1957, p. 24.
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nota3

Cfr. Salvi, In tema di responsabilità civile del minore, in Giur. it., vol. I, 1956, pp. 53 e ss.; Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., Torino, 1966, p. 800.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MICCIO, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, Torino, Comm.cod.civ., 1996
  • QUAGLIARIELLO, Sulla responsabilità da illecito nel vigente codice civile, Napoli, 1957
  • SALVI, In tema di responsabilità civile del minore, Giur.it., I, 1956
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • VENCHIARUTTI, Torino, Comm.dir.priv., IV, 1997

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