Incapacità legale




L'incapacità legale corrisponde ad alcune condizioni valutate oggettivamente dall'ordinamento, tali da non consentire al soggetto di potersi autonomamente determinare.

E' la legge a stabilire, prescindendo da ogni valutazione in concreto, che il soggetto minore di età o interdetto legalmente in esito ad una condanna penale, sia interamente privo di capacità di agire nota1. Ai sensi dell'art.427 cod. civ. (come risultante in conseguenza della modifica introdotta con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ) la stessa cosa non si può più riferire di colui che è stato dichiarato giudizialmente interdetto, il quale ben può mantenere una capacità di agire residua, sia pure limitata all'ordinaria amministrazione.

Occorre sottolineare che l'atto negoziale posto in essere dal soggetto in difetto delle prescritte autorizzazioni e dell'intervento di colui che ha la cura dell'incapace è di per sè annullabile indipendentemente dal fatto che, in concreto, l'agente si sia reso conto della portata e delle conseguenze giuridiche del medesimo e prescindendo anche dalla convenienza economica di esso.

All'interdizione ed all'inabilitazione è stata affiancata, a far tempo dal 19 marzo 2004, l'amministrazione di sostegno (art.404 cod. civ.) che condivide per alcuni versi il carattere di entrambi gli istituti, pur distaccandosene in modo netto, essendo volta a garantire un più positivo inserimento del soggetto affetto da minorazioni nella vita quotidiana, riservandogli una sfera variabile di capacità di agire piena, sia pure ristretta a determinati atti.

Note

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Potrà allora ben succedere, essendo la valutazione da parte dell'ordinamento fatta o genericamente a priori, come per l'età, o singolarmente in un preciso momento, come per l'interdetto, che l'incapace legalmente sia naturalmente capace, o che, cessata la causa motivante l'interdizione, il soggetto sia ancora formalmente qualificato interdetto.
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