Incapacità di testare (minori d'età)



Nel nostro ordinamento la maggiore età viene raggiunta al compimento del diciottesimo anno (art.2 cod.civ. ) nota1.

Quid juris nel caso di successione di leggi nel tempo in forza della quale mutino i criteri di determinazione dell'età maggiore? Si pensi al caso in cui Tizio di anni diciannove confezioni le proprie ultime volontà sotto il vigore di una legge che prescrive il raggiungimento dell'età per testare nel diciottesimo anno e che, successivamente, subentri una nuova disposizione che innalza l'età minima a ventuno anni. Sarà valido il testamento qualora la successione di Tizio si apra sotto il vigore della nuova disposizione? Sembra al proposito convincente l'osservazione secondo la quale tempus regit actum: il testamento rimane valido, dal momento che la legge non dispone se non per il futuro, non possedendo, se non in casi eccezionali, efficacia retroattiva nota2. E' appena il caso di sottolineare che l'esemplificazione di cui sopra potrebbe anche essere invertita nei termini, senza che per questo mutino gli esiti. Così se un soggetto di anni sedici facesse testamento sotto il vigore di una normativa che prevede l'età minima di diciotto anni non gioverebbe ai fini della validità dell'atto la successiva emanazione di una legge che prevedesse un abbassamento di tale età a sedici anni (a meno che detta legge non prevedesse esplicitamente l'ipotesi, sancendo una sostanziale retroattività delle disposizioni da essa medesima portate).

Le cose dette rinvengono un'ulteriore conferma se si considera che lo stesso tenore letterale dell'art. 591 cod.civ. appare ispirato (cfr. il numero 3 della norma) all'apprezzamento del momento specifico del perfezionamento dell'atto di ultima volontà ai fini della valutazione della testamentifazione attiva. La valutazione della capacità naturale è infatti espressamente collegata al momento in cui viene confezionato il testamento nota3 .

Note

nota1

Nel corso dei secoli si sono evidenziati vari criteri di individuazione del tempo in cui matura la capacità di testare. Nel diritto romano i soggetti sui juris acquistavano la testamentifazione attiva in esito al compimento del quattordicesimo anno se di sesso maschile, al dodicesimo anno se femmine. Più tardi l'età venne comunque innalzata a diciotto anni. Attualmente per lo più ci si riferisce a quest'ultima misura, salvo significative eccezioni (si pensi al code civil francese, il cui art.904 prescrive la capacità di testare per colui che abbia raggiunto il sedicesimo anno). Il previgente art. 763 del codice civile del 1865 prevedeva, come d'altronde quello attuale, l'età di diciotto anni. Da questo punto di vista la discrasia che si registrava tra età per testare (18 anni) ed età per compiere gli altri atti negoziali (21 anni) è stata eliminata dall'entrata in vigore della l.1975 n.39 , con la quale venne abbassato in via generale il limite della maggiore età da 21 a 18 anni.Occorre inoltre precisare che, al fine di individuare il momento in cui decorra il diciottesimo anno, cioè sia raggiunta la maggiore età, la dottrina prevalente (Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.342; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.386; Cicu, Il testamento , Milano, 1969, p.106) ritiene che si debba ricorrere alla computazione civile (seguendo la quale colui che è nato alle ore 5 del 13 maggio 1960 avrebbe la capacità di testare alle ore 24, cioè alla mezzanotte del 13 maggio 1978) e non alla computazione naturale (seguendo la quale colui che è nato alle ore 5 del 13 maggio 1960 avrebbe la capacità di testare alle ore 5 del 13 maggio 1978). Si è osservato infatti che, in difetto di più specifiche disposizioni, dovrebbe farsi applicazione della regola generale di cui agli artt. 2963 cod. civ., che testualmente afferma che la scadenza del termine si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
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nota2

La questione può essere ambientata nel contesto dell'efficacia della successione cronologica delle leggi sulle situazioni giuridiche soggettive. Al riguardo si può rammentare che alla teoria del diritto quesito (secondo la quale la nuova disposizione non fa venir meno i diritti già entrati in modo definitivo nel patrimonio di un soggetto) si oppone la teorica del fatto compiuto (secondo la quale la nuova disposizione non può esplicare i propri effetti in relazione ai fatti che si sono compiuti sotto il vigore della legge precedente). Il nodo è spesso proprio quello di individuare se i fatti possono dirsi esauriti, nel senso di perfezionati del tutto. Sotto questo profilo occorre infatti distinguere tra fatto (sia esso un mero accadimento, sia un atto giuridico) ed effetto del medesimo, effetto che ben può esplicarsi anche a distanza di tempo. Quest'ultima impostazione è prevalentemente seguita, sulla scorta del modo di disporre dell'art. 11 preleggi, secondo il quale la legge non sortisce effetti retroattivi, disponendo soltanto per l'avvenire (Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1968, p.49; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.69).
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nota3

Ragion per cui non è consentito dedurre, in via presuntiva, dall'infermità del testatore esistente in epoca anteriore o posteriore all'atto, la sussistenza della medesima infermità anche al momento della redazione del testamento: Azzariti, cit., p.343; Bigliazzi-Geri, Il testamento, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.51.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978

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