Inapplicabilità alla decadenza della disciplina della interruzione e della sospensione



Stante la diversità di ratio tra prescrizione e decadenza, poiché a quest'ultima corrisponde l'oggettiva esigenza che una determinata attività sia compiuta nel tempo previsto, ad essa non risultano applicabili le norme del codice in tema di sospensione e di interruzione (art. 2964 cod.civ.).

Soltanto ponendo in essere l'atto, il soggetto interessato impedisce l'effetto estintivo che si produrrebbe maturando il termine decadenziale. D'altronde, una volta soddisfatto l'onere in cui si sostanzia questo comportamento, la decadenza viene impedita una volta per tutte. Non avrebbe dunque senso parlare di interruzione, a far tempo dalla quale non potrebbe che decorrere naturalmente un ulteriore terminenota1 .

L'art. 2964 cod.civ. fa tuttavia salva l'ipotesi in cui sia la legge medesima a disporre diversamentenota2 . Si pensi all'azione di disconoscimento della paternità, la quale può essere proposta nei termini decadenziali di cui all'art. 244 cod.civ.: il successivo art. 245 cod.civ. prevede, a tal proposito, la sospensione del termine in ordine alla proposizione dell'azione, a motivo dello stato di interdizione per infermità mentale dell'interessato, fino a che duri una tale situazionenota3 .

Note

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nota1 Cfr.Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.123.
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nota2

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Stante l'esplicita disposizione normativa è comune opinione che le norme in forza delle quali viene disposta la sospensione della decadenza non siano suscettibili di interpretazione analogica: Magazzù, voce Decadenza, in N.sso Dig.it., vol.V, 1960, p.237.
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nota3

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Occorre precisare che nella decadenza la sospensione è solo esteriormente simile alla sospensione prevista in tema di prescrizione. Mentre, infatti, con quest'ultima si vuole togliere valore all'inerzia, nella decadenza si considera la contraria esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, tenendo quindi conto di circostanze ostacolanti l'esercizio medesimo (così Tedeschi, voce Decadenza, in Enc.dir., vol.XI, 1962, p.785).
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Bibliografia

  • MAGAZZU', Decadenza, N.sso Dig.it., V, 1960
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TEDESCHI, Decadenza, Enc.dir., XI, 1962

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