Inammissibilità della rescissione della transazione per lesione



Ai sensi dell'art. 1970 cod.civ. il contratto di transazione non può essere impugnato per causa di lesione.

In tanto le parti addivengono al perfezionamento di un accordo transattivo, in quanto, nell'incertezza relativa al fondamento delle reciproche pretese, intendono prevenire o porre fine ad una situazione di lite anche solo potenziale, conferendo ai propri interessi un assetto determinato dalla reciprocità di concessioni rispetto alle posizioni originarie nota1.

E' chiaro che, qualora fosse possibile impugnare per lesione l'intesa conclusa, non potrebbe mai dirsi raggiunta la definitività del negozio transattivo. Come giudicare d'altronde l'equilibrio delle prestazioni se non celebrando quel giudizio che per l'appunto con la transazione si giunge ad evitare? Secondo un'opinione sorta in dottrina nota2, la non impugnabilità della transazione per lesione sarebbe il corollario della natura aleatoria dell'elemento causale di essa: dunque, in tal senso, l'art. 1970 cod.civ. sarebbe l'esplicitazione del principio di cui al VI°comma dell'art. 1448 cod.civ. . Questa impostazione è quasi unanimemente respinta, osservandosi che la causa della transazione, che si identifica nell'eliminazione della situazione litigiosa attuale o anche soltanto potenziale, è in ogni caso commutativa nota3. Le parti non intendono cioè dar vita ad una situazione connotata dall'incertezza del risultato. Non va confusa l'incertezza che seguirebbe all'instaurazione o all'esito del giudizio relativo alla questione controversa con il risultato della transazione: nessuna delle parti può dire di aver fatto un cattivo o un buon affare. Si rileva infine che la norma in esame rinviene la propria giustificazione appunto in considerazione del fatto che, in difetto di essa, risulterebbe applicabile, quale principio generale, proprio la regola generale della rescindibilità.

In ogni caso si è osservato che costituisce elemento indispensabile della transazione il fatto che ad ogni parte debba essere attribuito un quid che abbia una qualche rilevanza allo scopo di poter ritenere sussistente l'elemento essenziale del tipo negoziale, consistente nella reciprocità delle concessioni.

In definitiva, ai sensi dell'art. 1970 cod.civ. risulterebbe preclusa alle parti unicamente la possibilità di proporre un'impugnativa dell'accordo fondata sullo squilibrio delle reciproche concessioni (risultando inapplicabile l'art. 1448 cod.civ. ) nota4. Non sarebbe esclusa invece la rescindibilità conseguente alla conclusione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 cod.civ. ), la esperibilità della quale pertanto rimarrebbe intatta.

Occorre tuttavia rilevare che, secondo un'opinione nota5, l'espressione usata dall'art. 1970 cod.civ. , norma che fa genericamente menzione di non impugnabilità "per causa di lesione", non potrebbe essere interpretata nel senso di escludere l'operatività del rimedio della rescissione per lesione. Esso è infatti contrassegnato dalla compresenza di elementi ulteriori rispetto al semplice squilibrio patrimoniale, quali lo stato di bisogno nonchè, soprattutto, dell'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. Il significato della disposizione sarebbe dunque del tutto generale: essa varrebbe quale mera affermazione di principio volta a evitare che la transazione possa essere impugnata (avvalendosi a tal fine di qualsivoglia azione) a cagione della sola sproporzione tra le prestazioni. Permangono tuttavia notevoli perplessità: come valutare infatti, nell'ambito di un procedimento nel quale fosse stata introdotta una domanda giudiziale di rescissione per lesione, la sussistenza del requisito oggettivo dello squilibrio qualificato ultra dimidium tra le due controprestazioni se non in una qualche misura venendo a giudicare dell'esito della res litigiosa, ciò che appunto le parti avevano inteso evitare stipulando la transazione?

Note

nota1

V. Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.898.
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nota2

Carnelutti, Transazione ed eccessiva onerosità, in Riv. dir. proc., 1955, I, p.49.
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nota3

Cfr. Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.5; Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, vol.XXXVII, Milano, 1986, p.179; D'Onofrio, Della transazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1959, p.193.
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nota4

Scopo della transazione è infatti la composizione della lite e non l'equivalenza fra l'aliquid datum e l'aliquid retentum: si comprende di conseguenza la scelta normativa di escludere la rilevanza della lesione (Valsecchi, cit., p.384). Si veda anche Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.690: "l'eventuale sproporzione tra i vantaggi realizzati dalle parti rientra nel rischio normalmente connesso alla definizione transattiva della controversia".
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nota5

Così Costanza, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.1806.
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Bibliografia

  • CARNELUTTI, Transazione ed eccessiva onerosità, Riv.dir.proc., I, 1955
  • COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • D'ONOFRIO, Della transazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1959
  • ROPPO, Il contratto, Bologna, 1977
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986
  • VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986

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