Inabilitazione



L'inabilitazione produce nel soggetto rispetto al quale viene pronunziata (che viene ad essere considerato relativamente incapace) una condizione di limitata capacità di agire, similmente a quella che segue all'emancipazione del minore (che segue di diritto e non in esito ad un procedimento giudiziale). Mentre l'inabilitato viene viene per così dire "limitato" rispetto ad una precedente capacità piena (dovendo porre in essere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione con l'assistenza del curatore, salvo quanto si dirà), il minore emancipato viene invece "promosso" da una situazione di incapacità piena ad una di incapacità soltanto relativa.

Ai sensi dell'art. 415 cod. civ., il cui titolo testualmente indica le persone che possono essere inabilitate nota1, i soggetti sottoposti a tale condizione sono:

  1. il maggiore d'età il cui stato di infermità mentale non sia talmente grave da essere interdetto;
  2. il sordo (espressione che sostituisce la precedente "sordomuto" per effetto dell'art. 1 della Legge 95/2006) e il cieco dalla nascita sprovvisti di adeguata educazione. Essa implica che il cieco o il sordo abbiano acquisito quell'esperienza del mondo esteriore che le persone dotate normalmente acquisiscono con i sensi;
  3. coloro che, per prodigalità, abuso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, espongano sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici.


La revoca dell'inabilitazione è disposta quando cessa la causa che vi ha dato luogo.Legittimati a chiedere la revoca sono gli stessi soggetti che possono promuovere il procedimento di inabilitazione.

Note

nota1

Bisognerà valutare l'attitudine del soggetto a provvedere ai propri interessi. In base al I ed al II comma dell'art. 415 cod. civ. si considereranno come parametri al fine dell'inabilitazione, a seconda dei casi prospettati, l'attualità e l'abitualità dell'infermità di mente, l'anomalia o l'alterazione psichica che riduca la capacità di valutazione del denaro e il relativo pregiudizio economico conseguente allo sperpero dello stesso. Cfr. Napoli, L'inabilitazione, Milano, 1985, p. 39; Scardulla, Inabilitazione, in Enc. dir., p. 841; Pescara, I provvedimenti di interdizione e di inabilitazione e le tecniche protettive dei maggiorenni incapaci, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 721. Quest'ultimo autore, in tema di prodigalità, ritiene che la causa di inabilitazione prescinda dall'infermità di mente, essendo sufficiente la prova dell'attitudine alla dissipazione. Si veda anche Forchielli, Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione, artt. 414-432, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 17.
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Bibliografia

  • FORCHIELLI, Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. di Scialoja e Branca, 1988
  • NAPOLI, L’inabilitazione, Milano, 1985
  • PESCARA, I provvedimenti di interdizione e di inabilitazione e le tecniche protettive dei maggiorenni incapaci, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • SCARDULLA, Inabilitazione, Enc. Dir., XX


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