Impugnazione delle deliberazioni nella comunione ordinaria



L'art. 1109 cod.civ. prescrive che ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni assunte della maggioranza:

  1. nel caso previsto dal II comma dell'art. 1105 cod.civ. (vale a dire per gli atti di ordinaria amministrazione), se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
  2. se non è stata osservata la disposizione del III comma dell'art. 1105 cod.civ. (qualora cioè vi sia stato difetto di informativa preventiva circa le decisioni da assumere);
  3. se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui al II comma dell'art. 1108 cod.civ. è in contrasto con le norme di cui ai primi due commi della norma citata (la quale prevede l'assunzione delle deliberazioni che eccedono l'ordinaria amministrazione, ovvero le innovazioni, subordinatamente alla presenza di alcuni requisiti quali l'assenza del pregiudizio per il godimento o l'interesse di ciascun partecipe ovvero la non eccessiva dispendiosità dell'intervento nonchè il raggiungimento del quorum deliberativo dei due terzi del valore complessivo della cosa comune). Svolta questa premessa d'insieme, si può dire che tutte le deliberazioni della maggioranza dei contitolari, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sono suscettibili d'impugnazione da parte di ciascun dissenziente davanti all'autorità giudiziaria nel termine decadenziale di trenta giorni (come avviene per l'impugnazione del regolamento ai sensi dell'art. 1107 cod.civ. ) nota1.

Non sarebbe invece impugnabile la deliberazione assunta per eccesso di potere o in conflitto di interessi, non potendo essere riproposti gli stessi argomenti propri delle decisioni assembleari in tema di condominio (Cass. Civ. Sez. II, 2299/2022).
Va precisato che il riferito termine decadenziale di trenta giorni decorre per gli assenti dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione, ciò che potrebbe porre qualche problema applicativo qualora la volontà dei contitolari si potesse formare (come sembra sia possibile) progressivamente al di fuori di una sessione assembleare in senso proprio.

La condizione giuridica della deliberazione impugnabile sembra avere caratteristiche analoghe a quella della annullabilità nota2: si tratta cioè di un vizio che non ne impedisce l'efficacia interinale e che importa l'emanazione da parte del giudice di una pronunzia costitutiva nota3 nel caso di accoglimento della relativa domanda. Circa la legittimazione all'azione il principio della relatività deve essere raccordato con la verifica del tipo di vizio e della natura dell'interesse leso: se il vizio attiene al difetto di comunicazione ad uno dei partecipi alla comunione, l'azione competerà soltanto a costui, se invece il vizio è relativo alla gravità del pregiudizio che scaturisce dalla deliberazione, legittimati saranno tutti i compartecipi assenti o dissenzienti.

Da quanto riferito emerge anzitutto che il controllo del giudice non è limitato alla verifica della mera legittimità, potendo e dovendo spingersi anche al merito delle modalità di gestione della cosa comune nota4. L'intensità di questo sindacato è variabile in dipendenza della natura della decisione. Se si tratta di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione l'annullamento della deliberazione può intervenire soltanto quando essa sia di grave pregiudizio per le cose comuni ovvero quando siano stati assunti senza previa comunicazione dell'oggetto di esse a tutti i partecipanti nota5.

Se invece si tratta di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, i quali devono essere approvati con il consenso dei due terzi del valore della cosa comune, occorre distinguere tra:

  1. le innovazioni;
  2. gli altri atti di straordinaria amministrazione di cui al II comma dell'art. 1108 cod.civ. ;
  3. gli atti di alienazione o quelli che importano la costituzione diritti reali ovvero le locazioni ultranovennali; La tripartizione di cui sopra si distingue rispetto a quella tra spese necessarie, utili e voluttuarie che viene operata in materia di condominio (Cass. Civ. Sez. Unite, 4213/82 ).

Le innovazioni consistono in quei miglioramenti anche non necessari che non possono tuttavia definirsi neppure voluttuari (es.: l'installazione di un'antenna parabolica per ricevere programmi via satellite).

Gli atti di cui al punto b) che precede si individuano negativamente: essi non devono corrispondere nè ad atti di ordinaria amministrazione, nè ad innovazioni nè ad atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune o a locazioni ultranovennali (ad eccezione dell'ipoteca che abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune).

I primi in quanto rientrano nelle deliberazioni da assumere ai sensi dell'art. 1105 cod.civ. , i secondi perchè corrispondono alla descrizione di cui al primo comma dell'art. 1108 cod.civ. , gli ultimi in quanto il III comma della stessa norma prescrive l'indispensabilità dell'unanimità.

In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato ai sensi dell'art. 1109 cod.civ. .

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.474.
top1

nota2

V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.267.
top2

nota3

Così Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Padova, 1992, p.807; Marino, Scozzafava, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.499.
top3

nota4

Si vedano Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1977, p.572; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.319.
top4

nota5

Cfr.Scozzafava, voce "Comunione", in Enc. giur. Treccani, p.8.
top5

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CIAN-TRABUCCHI, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MARINO SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, III, 1997
  • SCOZZAFAVA, Comunione, Enc. giur. Treccani, VII, 1988
  • TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1977


News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Impugnazione delle deliberazioni nella comunione ordinaria"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti