Impugnazione della rinunzia all'eredità




La rinunzia all'eredità può essere impugnata dal rinunziante o dai suoi creditori. Le due ipotesi non sono omogenee: l'impugnativa ad opera del chiamato che abbia rinunziato ha quale termine di riferimento un vizio dell'atto di rinunzia riconducibile alla violenza, al dolo (art.526 cod.civ. ) ovvero ad una situazione di incapacità di agire dell'agente. L'impugnazione della rinunzia da parte del creditore del chiamato invece non si appunta su un vizio dell'atto, ma si concreta in un'opposizione (art.524 cod.civ.) avente natura cautelare, mirante a conservare in capo al creditore la possibilità di fruire dell'incremento del patrimonio del proprio debitore che seguirebbe all'accettazione da parte di costui dell'eredità lasciatagli.

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