Impugnazione dell'accettazione di eredità



Il tema dell'impugnazione dell'accettazione d'eredità impone preliminarmente una duplice precisazione: da un lato è dato infatti di dover distinguere tra accettazione espressa, accettazione tacita e c.d. accettazione "presunta". In via di estrema sintesi, riprendendo concetti che sono aliunde oggetto di esame più approfondito, mentre l'accettazione di cui all'art.475 cod.civ. possiede un'indubbia natura negoziale, quella tacita (artt.476 , 477 , 478 cod.civ.) non può che essere considerata come mero atto giuridico. Le ipotesi di acquisto dell'eredità di cui agli artt. 485 , 487 cod.civ. sono addirittura qualificate come fattispecie di acquisto senza accettazione, in cui cioè si prescinde da ogni concreta volontà del chiamato in ordine all'acquisto della qualità di erede.

Svolta questa premessa, in tema di accettazione d'eredità, i vizi della volontà e di impugnativa per difetto di capacità di agire assumono una rilevanza differente, a seconda della specie di accettazione: soltanto relativamente all'accettazione espressa si potrà parlare di un vizio della volontà negoziale, mentre nelle ipotesi di accettazione c.d. tacita sarà al più possibile parlare di errore o di violenza che, facendo venir meno la coscienza e volontà della condotta (vale a dire la suitas, l'attribuibilità della condotta all'agente), eliminano la concludenza della medesima sotto il profilo degli effetti acquisitivi previsti dalla leggenota1 . Ancor più ristretto, probabilmente nullo, sarà lo spazio per un'impugnativa nei casi di accettazione "presunta", nei quali l'acquisto dell'eredità segue semplicemente in esito al positivo riscontro dell'esistenza di una certa situazione.

Venendo al concreto esame dei rimedi disponibili, in materia la legge ha previsto un sistema di impugnative parzialmente divergente rispetto a quello che può considerarsi generale, in tema di contratto: trattandosi di violenza o di dolo soccorre l'art.482 cod.civ., mentre la limitata rilevanza dell'errore viene assunta in considerazione dal successivo art.483 cod.civ. .

Quanto all' incapacità legale ed a quella naturale del chiamato che ponga in essere un atto di accettazione occorre riferirsi ai principi generali. Se un soggetto, concretamente incapace di intendere o di volere, ha posto in essere un atto di accettazione espressa l'annullabilità del medesimo sarà disciplinata dall'art.428 cod.civ. nota2.

Non sarà invece configurabile accettazione tacita, dal momento che la situazione di incapacità preclude la significatività del contegno. Ciò non esclude che in concreto possano sorgere problemi di prova. Il relativo onere incomberà sul chiamato, il quale dovrà dar conto del fatto di trovarsi nel tempo del compimento dell'atto in una situazione tale da escludere la propria capacità di intendere o di volere.

Per quanto attiene all'incapacità legale, occorre compiere alcune precisazioni in ordine alla necessità di ottenere i necessari provvedimenti tutori prima che il legale rappresentante dell'incapace ponga in essere l'atto acquisitivo dell'eredità. A quest'ultimo riguardo si può osservare che, ai sensi degli artt. 471 e 472 cod.civ. le eredità devolute ai soggetti assolutamente e relativamente incapaci (minori, interdetti, minori emancipati ed inabilitati) non possono essere accettate se non con il beneficio d'inventario. In difetto di ciò l'accettazione, secondo l'opinione prevalentenota3 , dovrebbe reputarsi radicalmente nulla.

Note

nota1

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.295. Contra Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.294, a giudizio del quale la norma si dovrebbe applicare solo alle fattispecie negoziali, e quindi, solo all'accettazione espressa.
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nota2

Grosso-Burdese, op.cit., p.299.
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nota3

Stella-Richter, Accettazione di eredità devoluta ad incapaci ed alienazione dei beni ereditari, in Giust.civ., 1958, vol. I, p.941; Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.136; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, p.124.
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Bibliografia

  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • STELLA RICHTER, Accettazione di eredità devoluta ad incapaci ed alienazione dei beni ereditari, Giust. civ., I, 1958

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