Impugnazione del collegio sindacale e degli amministratori assenti o dissenzienti




Il primo problema che si pone in tema di legittimazione attiva all'impugnazione delle deliberazioni dell'organo amministrativo consiste nel mettere a fuoco se il riferimento al collegio sindacale debba essere inteso nel senso che l'organo di controllo possa agire solo collegialmente ( cioè che vi sia un'espressa delibera che autorizzi l'impugnazione) ovvero se legittimati all'azione siano i singoli sindaci individualmente.

Stante il tenore letterale dell'art. 2388 cod.civ. che, da un lato parla di collegio sindacale, mentre, dall'altro parla di amministratori, si ritiene che la legittimazione competa al collegio sindacale in quanto organo nota1.

Se per gli amministratori assenti o dissenzienti, non si pone alcun problema, ci si deve chiedere, stante il silenzio delle legislatore, se legittimato all'impugnazione sia anche l'amministratore astenuto. La risposta parrebbe essere positiva, in quanto l'eventuale negazione della legittimità di impugnare la deliberazione consiliare da parte dell'amministratore astenuto, non sarebbe coerente con altre soluzioni adottate dalla riforma, ed in particolare con l'art. 2377 cod.civ. che legittima all'impugnazione delle delibere assembleari contrarie alla legge o dall'atto costitutivo i soci " assenti, dissenzienti o astenuti " nota2.

Per quanto riguarda la legittimazione all'azione per quegli amministratori che abbiano accettato la nomina successivamente alla delibera viziata, ma anteriormente al termine di decadenza per l'impugnazione, si ritiene che gli stessi siano comunque titolari del potere di impugnazione. Ciò in quanto essi rientrerebbero sia nella categoria dei soggetti assenti alla riunione, sia nella categoria dei soggetti che non hanno votato a favore della deliberazione stessa. Tali soggetti, infatti, avrebbero in ogni caso un interesse concreto ed attuale ad evitare di incorrere in responsabilità personale omissiva nota3. Diversamente si pone il caso dell'amministratore che abbia perso la qualifica successivamente all'adozione della delibera. In ogni caso, al fine di una valida instaurazione del processo, dovrebbe comunque essere dimostrato dall'amministratore un permanente interesse ad agire individuabile, ad esempio, nella necessità di non incorrere in responsabilità nei confronti della società. Diversamente la domanda non potrebbe essere accolta.

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Note

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Nazzicone, Commento sub articolo 2388, in Comm. Lo Cascio, 2003, p.113; Irrera, Commento sub articolo 2388, in commentario Cottino, 2004, p.729; Mosco, Commento sub articolo 2388, in commentario Niccolini-Stagno D'Alcontres, 2004, p.632; Bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano 2004, p.119.
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Nazzicone, Commento sub articolo 2388, in commentario Lo Cascio, 2003, p.110; Irrera, Commento sub articolo 2388, in commentario Cottino, 2004, p.730; Bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano 2004, p.119; contra Mosco, Commento sub articolo 2388, in commentario Niccolini-Stagno D'Alcontres, 2004, p.632.
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nota3

Nazzicone, Commento sub articolo 2388, in commentario Lo Cascio, 2003, p.111

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