Impugnabilità del matrimonio dell'incapace



Ai sensi dell'art. 120 cod.civ. il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che provi di essere stato, al momento della celebrazione del matrimonio, incapace di intendere o di volere per qualunque causa, anche di carattere transitorio nota1.

La norma qualifica la rilevanza dell' incapacità naturale del nubendo, stabilendo che essa dà luogo ad impugnabilità.

Si tratta di una condizione giuridica qualificata dall'efficacia interinale dell'atto, il quale può essere rimosso con effetti ex tunc (salva l'efficacia di cui all'art. 128 cod.civ.). La relativa azione, come è manifestato dal tenore letterale della norma, spetta unicamente al coniuge incapace: dunque la legittimazione è relativa. Occorre tuttavia rilevare che, per il tramite della delibazione della pronunzia emanata da un tribunale ecclesiastico, risulta in concreto possibile che sia dichiarata la nullità del matrimonio ad istanza dell'altro coniuge (vale a dire quello che al tempo della celebrazione del matrimonio non era incapace). Nel diritto canonico la legittimazione è infatti allargata, in consonanza con la qualificazione del vizio in esame in chiave di nullità (Cass. Civ. Sez. I, 8151/87 ) nota2.

Ai sensi del II° comma dell'art.120 cod.civ. l'azione deve essere proposta entro un breve termine (un anno) avente natura decadenziale nota3. A questo proposito non è sufficiente il mero decorso del termine annuale. Occorre infatti che concorrano due elementi: a) la non coabitazione (per il tempo predetto); b) il recupero della capacità naturale da parte del coniuge.

Cosa significa dunque dal punto di vista tecnico "impugnabile"? Le caratteristiche delineate rendono la situazione patologica in esame affine all'annullabilità, non certo alla nullità, che sarebbe connotata dall'inettitudine dell'atto a sortire effetti.

Va rilevato come la natura personalissima dell'atto (il matrimonio) si trasmetta anche all'azione di impugnativa. Così, ai sensi dell'art.127 cod.civ., non è possibile per gli eredi del coniuge impugnare il matrimonio in via autonoma, ma semplicemente proseguire l'azione già intrapresa dall'ereditando in vita (Cass. Civ., Sez. I, 14794/2014).

Note

nota1

L'infermità deve essere tale da non permettere al soggetto di valutare il vincolo etico-sociale contratto con il matrimonio e le relative conseguenze giuridiche. Cfr. Ondei, Il matrimonio con effetti civili nella giurisprudenza, in Racc. sist. giur. comm., Padova, 1971, p.61; Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.121.
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nota2

Sull'argomento, Franceschelli, Il matrimonio civile: invalidità, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.654; Santosuosso, Un settore decisivo per la riforma familiare: le condizioni e la nullità del matrimonio, in Diritto dell'economia, 1969, p.135; Finocchiaro, La convivenza coniugale come ostacolo per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in Giust. civ., I, 1987, p.1908.
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nota3

Secondo il Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.391, (che pure sottolinea una sostanziale identità di effetti, si dovrebbe parlare al riguardo non tanto di termini decadenziali, quanto di fatti convalidanti.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • FINOCCHIARO, La convivenza coniugale come ostacolo per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, Giust.civ., I, 1987
  • FRANCESCHELLI, Il matrimonio civile: invalidità, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • ONDEI, Il matrimonio effetti civili nella giurisprudenza, Padova, Racc.sist.giur.comm., 1971
  • SANTOSUOSSO, Un settore decisivo per la riforma familiare: le condizioni e la nullità del matrimonio, Diritto dell'economia, 1969

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