Imprescrittibilità dell'azione di nullità



L'accertamento della nullità può essere proposto in ogni tempo, in armonia con la natura meramente dichiarativa della pronunzia (art. 1422 cod.civ. ). Ciò a differenza di quanto si ha modo di osservare in tema di annullabilità, ove la prescrizione concernente la relativa azione interviene nel termine di cinque anni.

Perché può risultare oltremodo opportuno agire comunque senza indugio per far proclamare la nullità di un atto ?

La risposta è agevole: potrebbe in fatto verificarsi che, malgrado la natura delle caratteristiche proprie della nullità (vale a dire l'inefficacia di diritto, l'imprescrittibilità della relativa azione) si instauri una situazione secondo i termini di cui all'atto nullo. Questo fatto, paragonabile a una situazione possessoria disgiunta da un substrato giuridico che la possa giustificare, renderebbe comunque indispensabile una declaratoria di nullità, proprio al fine di far cessare la situazione fattuale difforme rispetto a quella fondata sul diritto (ovvero prevenire o por fine a una turbativa).

In difetto di una reazione da parte dell'avente diritto non potrà essere negata l'instaurazione di una situazione di fatto conforme al contenuto del negozio invalido, idonea a fondare un acquisto per usucapione. Nell'ambito dei contratti produttivi di effetti meramente obbligatori, non potrà non seguire la paralisi dell'azione di ripetizione di quanto eventualmente pagato in seguito proposta nota1.

Per il tramite della sentenza che accerta la nullità non vengono prodotte modificazioni (per lo meno dirette) nella realtà giuridica.

Occorre ribadire che l'imprescrittibilità dell'azione riguarda la declaratoria della nullità e non concerne né l'eventuale azione di ripetizione dell'indebito (Cass. Civ. Sez. III, 102/78 ), né le azioni miranti a far valere i diritti eventualmente derivanti dalla sostituzione automatica di norme imperative alle clausole nulle. Tali diritti possono dunque andare prescritti indipendentemente dal fatto che la nullità delle clausole che prevedevano una difforme disciplina possa esser fatta valere in ogni tempo nota2 .

Note

nota1

Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.307.
top1

nota2

Di questo parere anche la dottrina dominante che rileva la sicura autonomia delle due azioni, pur riconoscendo l'indubbio collegamento esistente tra le stesse: cfr.Breccia, voce Ripetizione dell'indebito, in Enc.giur.Treccani, vol.XVI, 1989, p.4, Moscati, Pagamento dell'indebito, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.151 e Messineo, Il contratto in genere, t.2, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p.378.
top2

 

Bibliografia

  • BRECCIA, Ripetizione dell'indebito, Enc.giur. Treccani
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • MOSCATI, Pagamento dell'indebito, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Imprescrittibilità dell'azione di nullità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti