Ai sensi del II comma dell'art.
533 cod.civ.,
l'azione di petizione ereditaria non si prescrive, salvi gli effetti dell'usucapione, rispetto ai singoli beni ereditari.Il fondamento di questa imprescrittibilità si deve ravvisare nella considerazione che la qualità di erede, una volta acquistata, non si perde più, secondo l'antica massima semel heres semper heres
nota1.
Ovviamente il fatto che l'azione in esame non sia soggetta a termine prescrizionale non implica, al contrario, che non vada prescritto il diritto di accettare l'eredità (art.
480 cod.civ.): quest'ultimo è, infatti, del tutto distinto dai diritti che derivano all'erede a seguito dell'accettazione. Esso, in particolare, è soggetto a prescrizione ordinaria decennale
nota2 .
L'imprescrittibilità in esame riguarda solo l'azione recuperatoria. L'azione di accertamento della qualità di erede, stante il suo carattere dichiarativo, è, infatti, imprescrittibile per sua natura.
Note
nota1
Così Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.212.
top1nota2
L'accettazione di eredità entro il termine di dieci anni ai sensi dell'
art.480 cod.civ. costituisce altresì presupposto per l'esercizio della petitio hereditatis : Prestipino, Delle successioni in generale, in Commentario teorico-pratico al codice civile, dir. da De Martino, Novara, 1981, p.538. La petizione di eredità infatti presuppone la qualità di erede nel legittimario attivo, per cui laddove questi si trovi ancora nella posizione di chiamato è necessario che non sia trascorso il termine prescrizionale di cui all'art. 480 cod. civ.: l'esperimento della azione, in questo caso, infatti determina l'automatico acquisto della condizione di erede in capo al chiamato, effetto che evidentemente non potrà prodursi trascorso il decennio dall'apertura della successione.
Ulteriori limiti all'imprescrittibilità della petitio si rinvengono nell'operatività dell'usucapione, maturata sul singolo bene facente parte dell'asse ereditario, e nella prescrizione dei singoli diritti ricompresi nell'asse.
top2Bibliografia
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981