Impresa sociale: scritture contabili




L'art.9 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 contiene la disciplina delle scritture contabili dell'ente che esercita un'impresa sociale. Questa normativa non deve intendersi in ogni caso meno restrittiva delle specifiche regole che possono in concreto disciplinare l'ente, tutte le volte che esso debba reputarsi assoggettato ad una più stringente disciplina per effetto del tipo sociale concretamente adottato. Con D.M. 24 gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà sociale è stata inoltre predisposta apposita disciplina, che tuttavia riguardava il previgente D.Lgs. 2006/155.

L'organizzazione che esercita l'impresa sociale non deve più (come previsto originariamente dalla previgente normativa) soltanto tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità agli artt. 2216 e 2217 cod. civ. nonchè un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, ma un vero e proprio bilancio d'esercizio. Non basta: il bilancio sociale deve altresì essere pubblicato sul sito internet dell'impresa.

Per gli enti religiosi le predette regole si applicano limitatamente alle attività indicate nell'apposito regolamento.

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