Impossibilità sopravvenuta nel contratto plurilaterale



In materia di risoluzione per impossibilità sopravvenuta l'art. 1466 cod.civ. è specificamente dettato per i contratti plurilaterali contrassegnati dal perseguimento, da parte dei contraenti, di uno scopo comune nota1. Il tenore della disposizione in esame è del tutto analogo a quello dell'art. 1459 cod.civ. dettato, per la medesima specie di contratto, in tema di risoluzione per inadempimento.

Nel caso in esame la parzialità dell'impossibilità non è riferita all'unica prestazione dedotta nel contratto, ma, configurandosi come impossibilità totale della prestazione di una delle parti, attiene alla considerazione della consistenza plurisoggettiva del congegno negoziale nota2.

L'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa pertanto lo scioglimento del contratto rispetto a tutte le altre (venendo meno solo il vincolo in relazione al quale la prestazione si palesa impossibile). Ciò a meno che la prestazione mancata non debba ritenersi essenziale nota3.

Si pensi all'ipotesi di un contratto di società avente ad oggetto l'imbottigliamento e la rivendita di acqua minerale nel quale il conferimento di uno dei futuri soci consista nel trasferimento in godimento di una fonte e dell'area per la costruzione dello stabilimento. E' evidente che l'eventuale sopravvenuto inaridimento della fonte non potrebbe che condurre alla caducazione dell'intero contratto.

La disposizione in esame non assume in considerazione il caso dell'impossibilità parziale della singola prestazione, che pertanto dovrebbe essere regolata secondo i principi generali: secondo un'opinione nota4 potrebbe darsi l'alternativa tra riduzione della quota di partecipazione del contraente parzialmente impossibilitato ed esclusione (o recesso) praticabile in relazione alla figura soggettiva di costui.

Note

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Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc. giur. Treccani, IX, 1989, p.2.
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In questo senso anche Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1973, p.628.
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Cfr. Dalmartello, voce Risoluzione del contratto, in N.sso Dig. it., XVI, 1969, p.131; Belvedere, La categoria contrattuale di cui agli artt.1420, 1446, 1459, 1466 c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, p.691; Iudica, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973, p.186.
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Così Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p.540; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.961.
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Bibliografia

  • BELVEDERE, La categoria contrattuale di cui agli artt.1420, 1446, 1459, 1466, c.c., Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971
  • DALMARTELLO, Risoluzione del contratto, N.mo Dig. it
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • IUDICA, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972

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