Impossibilità sopravvenuta nei contratti di lavoro



La regola generale della risoluzione per impossibilità sopravvenuta trova applicazione anche in relazione ai rapporti di durata. In quest'ultima categoria devono essere fatti senz'altro rientrare i contratti di lavoro subordinato.

Per quest'ultimi, l'art. 2110 cod.civ. prevede un elenco di impedimenti tipici in ambito lavorativo che provocano la sospensione temporanea del rapporto di lavoro stesso. Durante tali periodi di sospensione il lavoratore conserverà il proprio posto e il datore di lavoro potrà eventualmente recedere dal contratto solo quando la causa impeditiva si protragga oltre il periodo fissato dalla legge nota1.

Occorre sottolineare come gli articoli 1 e 3 della legge n.604 del 1966, riportante la disciplina generale in tema di licenziamenti individuali, dispongano che il licenziamento del prestatore di lavoro non possa avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo. Questa normativa interagisce con l'art. 1464 cod.civ. , modificando i requisiti generali richiesti per l'applicabilità della risoluzione per impossibilità sopravvenuta nota2.

La giurisprudenza infatti (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4012/98 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 12719/98 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 14065/99 ) appare concorde nel giustificare la risoluzione del rapporto da parte del datore non in ogni caso d'impossibilità sopravvenuta, bensì soltanto qualora il fatto impeditivo della prestazione sia riconducibile alla nozione rispettivamente di giusta causa ovvero di giustificato motivo di licenziamento, secondo la disciplina sopracitata (determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa). Ne consegue che sarà allora necessario (nel caso di giustificato motivo) riconoscere al lavoratore il diritto al preavviso, non potendo il rapporto essere risolto automaticamente secondo le regole di cui agli artt. 1463 e 1464 cod.civ. Sarà inoltre applicabile la regola dell'impugnazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6154/99 ).

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, pp.381 e 382.
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nota2

Si veda Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 2000, p.334, il quale analogamente sottolinea l'interazione fra normativa di diritto comune in tema di impossibilità sopravvenuta e disciplina del rapporto di lavoro.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • GHERA, Diritto del lavoro, Bari, 2000

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