Impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione



Qualora l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore sia soltanto temporanea, si rende necessario distinguere tra due situazioni.

Se una volta cessata l'impossibilità il creditore ha ancora un interesse a conseguire la prestazione nota1, il vincolo obbligatorio permane ed il debitore è pur sempre tenuto ad effettuare quanto promesso. Egli è soltanto esonerato dalla responsabilità in ordine al ritardo dell'adempimento che non dipende da causa a lui imputabile nota2 . In altre parole il debitore non può essere considerato in mora fino a quando perdura l'impossibilità della prestazione.

Qualora, in relazione al titolo ovvero alla natura dell'oggetto della prestazione si deve ritenere, al contrario, che il creditore non abbia più interesse al conseguimento della prestazione nota3 (oppure che il debitore non può più esser ritenuto obbligato, anche se la giurisprudenza ritiene che vada preso in considerazione a tal proposito soltanto l'interesse del creditore: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 956/86 nonchè Cass. Civ. Sez. II, 794/79 ), si determina l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. nota4 (es.: la consegna di una partita di costumi da bagno ad un negozio sito in una località marina, la cui effettuazione è risultata impossibile durante il mese di agosto, diviene possibile a gennaio, quando è evidente che il negoziante non ha alcun interesse ad ottenerla).

L'estinzione dell'obbligazione determina l'insorgenza di una parallela obbligazione restitutoria di quanto fosse stato prestato a titolo di controprestazione (es.: quale acconto sul prezzo complessivo della fornitura). L'impossibilità temporanea si differenzia dalla semplice difficoltà dell'adempimento. La prima può sospendere gli effetti del vincolo, la seconda non rileva a questo fine, essendo il debitore comunque tenuto a far fronte alla propria obbligazione (Cass. Civ. Sez. II, 794/79 ).

Note

nota1

La rilevanza dell'interesse creditorio è stata contestata in dottrina. Infatti si è affermato (Cian, L'interesse del creditore e la patrimonialità della prestazione, in Riv. dir. civ., vol. I, 1968, p. 201) che l'obbligazione perderebbe la sua certezza giuridica se dovesse dipendere da un elemento che attiene esclusivamente alla sfera interna del creditore che, come tale, è difficilmente valutabile. Questa opinione non pare tuttavia condivisibile, poichè contrasta con il nostro diritto positivo (art. 1174 cod. civ. ), secondo il quale la prestazione deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
top1

nota2

Analogamente Osti, voce Impossibilità sopravveniente, in N.sso Dig.it., vol. VIII, 1962, p. 287; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 446.
top2

nota3

L'accertamento del venir meno dell'interesse creditorio assume particolare rilievo in tema di lavoro subordinato. V. p. es., Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6859/87 .
top3

nota4

Mosco, voce Impossibilità sopravvenuta, in Enc. dir., vol. XX, 1970, p. 420; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 545.
top4

Bibliografia

  • CIAN, L'interesse del creditore e la patrimonialità della prestazione, Riv.dir.civ., 1968
  • MOSCO, Impossibilità sopravvenuta, Enc.dir., XX, 1970
  • OSTI, Impossibilità sopravveniente, N.sso Dig.it., VIIII, 1962
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti