Qualora la prestazione sia divenuta impossibile soltanto in parte, il debitore si libera in forza dell'esecuzione di quella parte che è rimasta possibile nota1 (art.
1258 cod.civ.). Questa regola si specifica, nell'ipotesi in cui oggetto della prestazione sia una cosa determinata, nell'enunciazione della possibilità che essa venga consegnata anche se ha subìto un deterioramento ovvero sia residuato qualcosa in esito all'integrale perimento della stessa.
Rimane impregiudicato il principio in forza del quale se, o per la natura dell'oggetto ovvero per il modo in cui l'obbligazione venne assunta, l'interesse del creditore si può considerare venuto meno (si pensi ad un'obbligazione indivisibile) l'obbligazione si estingue
nota2 .
Note
nota1
Tradizionalmente si sostiene che è parziale l'impossibilità che opera in relazione ad una prestazione divisibile che ne diminuisce la "quantità oggettiva" e che incide su una parte dell'oggetto della prestazione: Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 517.
top1nota2
Giorgianni, L'inadempimento.Corso di diritto civile, Milano, 1975, p. 50; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 540 e ss.
top2Bibliografia
- GIORGIANNI, L’inadempimento: corso di diritto civile, Milano, 1975