Nelle obbligazioni solidali la sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dipendente da una
causa imputabile a uno o più coobbligati impedisce l'estinzione dell'obbligazione anche rispetto agli altri.
Ai sensi dell'art.
1307 cod.civ. gli obbligati in via solidale, i quali pure non abbiano cagionato l'impossibilità dell'adempimento, non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta.
Si verifica a questo proposito una conversione dell'obbligazione afferente alla prestazione originaria nell'obbligazione risarcitoria che ha per oggetto l'equivalente del valore della prima. Ciò non toglie che il creditore possa chiedere il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio, tuttavia soltanto nei confronti di coloro cui sia imputabile la causa della sopravvenuta impossibilità
nota1 .
Note
nota1
In tal senso Rubino , Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm.cod.civ., a cura diScialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 300, il quale precisa che, poichè la colpa è un fatto strettamente personale, non è comunicabile agli altri consorti.
top1Bibliografia
- RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963