La condizione può essere definita
impossibile quando deduce un evento non realizzabile o dal punto di vista
naturalistico (se toccherai il cielo con un dito)
, ovvero
da quello
giuridico (se sposerai tua sorella). Talvolta può non essere così evidente il discrimine tra condizione giuridicamente possibile, pienamente lecita, e condizione impossibile. Non va qualificata come tale la condizione sospensiva il cui evento consista nella sopravvenuta modificazione della normativa, che proibirebbe l'attività prevista nel contratto. Così è pienamente valido il contratto preliminare di vendita immobiliare sottoposto a condizione sospensiva consistente nella adozione di una variante del PGT che permetta il rilascio del permesso di costruire (Cass. Civ., Sez. II,
3207/2014; cfr. Cass. Civ., Sez. II,
5411/2015, analogamente per quanto attiene al contratto definitivo).
Secondo un'opinione, l'impossibilità di cui all'art.
1354 cod.civ. si identificherebbe con quella naturale, mentre l'impossibilità giuridica coinciderebbe con l'illiceità dell'evento dedotto
nota1. Si deve tuttavia notare che l'illiceità è connotata da una valutazione di riprovevolezza che la mera impossibilità giuridica potrebbe non avere
nota2.
La disciplina dell'apposizione di una condizione impossibile è diversa a seconda che si tratti di contratto, ovvero di atti di ultima volontà.
Note
nota1
Rescigno, voce Condizione, in Enc.dir., vol.VIII, 1961, p.791.
top1nota2
Si avrebbe perciò impossibilità della condizione quando al momento della stipulazione sussista un impedimento di fatto o di diritto che rende certa la mancata verificazione dell'evento dedotto, secondo un giudizio di ragionevolezza: Barbero, voce Condizione, in N.sso Dig.it., 1959, p.1100 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.546.
top2Bibliografia
- BARBERO, voce Condizione (dir. civ.), N.mo Dig. It.
- RESCIGNO, Condizione, Enc.dir., VIII, 1961