Immedesimazione organica: formazione della volontà



Illustrato il concetto di articolazione organica e quello di immedesimazione, è bene sottolineare ancora una volta che l'immedesimazione organica è cosa differente dalla rappresentanza.

E' necessario scindere il momento deliberativo interno (che attiene alla formazione della volontà) da quello consistente nell'esternazione della volontà dell'ente. Questa distinzione è evidente per quanto attiene alle entità diverse dalla persona fisica, nella quale non è, con tutta evidenza, possibile nè funzionalmente nè giuridicamente scevrare questi aspetti.

La rappresentanza è un nesso di imputazione che presuppone una dualità soggettiva tra rappresentato e rappresentante. V'è una parte formale ed una parte sostanziale del rapporto.

Nell'immedesimazione organica le cose stanno, come detto, diversamente.

Con il termine di immedesimazione organica si identifica il nesso di imputazione della condotta dell'organo all'ente, nesso che implica una perfetta fusione tra il primo ed il secondo, di modo che quanto espresso dall'organo debba ritenersi proprio dell'ente, senza nessuno schermo, similmente come la dichiarazione emessa dall'organo vocale di una persona fisica si imputa a quest'ultima nota1.

Il concetto di immedesimazione dunque, diverge profondamente da quello di rappresentanza, la quale evoca, al contrario, una duplicità di soggetti nota2. Da un lato il rappresentante, parte formale dell'atto; dall'altro il rappresentato, che ne è parte sostanziale, al quale viene imputata l'attività effettuata nel di lui nome ed interesse.

Certamente, il fatto che l'organo della persona giuridica sia dotato di una individualità propria, viene a porre delicati problemi con riferimento al criterio di imputazione degli attinota3.

Allo scopo di disciplinare questioni attinenti al nesso di immedesimazione, la giurisprudenza talvolta ricorre all'applicazione analogica della normativa dettata dal codice in tema di assenza di poteri rappresentativi, altre volte ne esclude l'operatività (Cass. Civ. 2681/93 ; Cass. Civ. 9485/87 ).

Il quesito di fondo è il seguente: quando il soggetto che impersona l'organo pone in essere un'attività che va direttamente imputata all'ente e quando, al contrario, tale imputazione non si verifica ?

La domanda, (che ovviamente non ha senso per la persona fisica), si pone per le entità connotate da una articolazione organica, dal momento che l'organo di queste possiede comunque un proprio substrato soggettivo autonomo. E' palese che l'amministratore unico di una società per azioni è, prima di tutto, una persona fisica oltre ad impersonare la società, esprimendone le determinazioni. Ne discende l'esigenza di distinguere i casi in cui questi si esprima per sè e quelli in cui parla nella propria riferita qualità di organo dell'ente. La questione si pone sia per gli atti negoziali sia in tema di illecito civile e penale.

In materia di enti pubblici l'interrogativo diviene più specifico. Sono in questione non solo le condotte poste in essere da soggetti qualificabili come organi all'interno dell'ente, ma anche le condotte riferibili a semplici dipendenti.

Inoltre, allargando il quesito alle entità sprovviste di personalità giuridica come le società di persone, le associazioni non riconosciute, ove a rigore non dovrebbe esservi un'articolazione organica, cioè un organo in senso proprio, le cose sembrano complicarsi ancora maggiormente. Se infatti appare un dato acquisito la soggettività di questi enti, non sembra che siano state raggiunte appaganti conclusioni circa l'eventuale articolazione organica interna, ciò che implicherebbe, ad esempio, la possibilità di adottare il metodo collegiale.

Diviene pertanto indispensabile analizzare i criteri elaborati dagli interpreti allo scopo di riconnettere alle varie specie di entità soggettive diverse dalle persone fisiche (siano o meno dotati di personalità giuridica) l'attività giuridicamente rilevante che viene svolta.

Note

nota1

Si confronti Giannini, Organi (teoria generale), in Enc. dir., p.46.
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nota2

Si veda Crosetti, Organi, in Dig. disc. pubbl., p.461.
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nota3

Secondo una teoria, peraltro difficilmentre condivisibile, si potrebbe parlare di immedesimazione organica solo se con tale termine si intendesse far riferimento alla forma più intensa del rapporto di imputazione. Le persone giuridiche avrebbero cioè la capacità di imputazione giuridica di atti, intesa come possibilità non di compierli esse stesse, in quanto non avrebbero la capacità di agire, ma di venirne attribuite dai loro organi. Il rapporto organico sarebbe dunque lo strumento tecnico attraverso il quale le persone giuridiche diventano titolari di atti giuridici. Si vedano Bigliazzi Geri-Breccia- Busnelli-Natoli, Diritto civile, I, Genova, 1978, p.214; Falzea, Capacità (teoria generale), in Enc. dir., pp.31 e ss.. Da rifiutarsi è altresì l'opinione espressa da Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.626, secondo il quale l'uso del termine "organo" non è più da ricollegarsi alla teoria organica, designando invece tale concetto una figura analoga a quella del rappresentante.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
  • CROSETTI, Organi, Torino, Dig.disc.pubbl., X, 1995
  • FALZEA, Capacità (teoria gen.), Milano, Enc.dir., VI, 1960
  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • GIANNINI, Organi, Milano, Enc.dir., XXXI, 1981

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