Immedesimazione organica: criteri di imputazione degli atti leciti



Relativamente agli enti dotati di personalità giuridica si devono verificare i criteri in base ai quali la condotta dell'agente viene imputata all'ente in forza del principio dell'immedesimazione.
Per quanto attiene agli atti leciti, in genere la riferibilità dovrebbe essere piena, indipendentemente dalla natura dell'atto e del rapporto tra quest'ultimo ed il fine istituzionale dell'ente (questa conclusione non sembra scontata in tema di enti non lucrativi: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 5770/79 ), in un contesto di spendita del nome dell'ente (Cass. Civ. Sez. I, 1061/89 ).

Si noti, in tema di s.p.a., l'esistenza dei principi portati dall'art. 2384 cod.civ. (nel nuovo testo introdotto in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario. Cfr, per il tempo antecedente, l'art. 2384 bis cod.civ. riconducibile agli artt. 5 e 6 D.P.R. 1127/69). Anteriormente era sancito il principio dell'opponibilità delle limitazioni di potere iscritte o portate a conoscenza dei terzi. Successivamente si era sancita l' impossibilità di opporre ai terzi queste limitazioni, neppure quando di esse sia stata data pubblicità nota1, nonchè l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti, sia pure a condizione che il terzo potesse dirsi in buona fede. Attualmente, eliminata la norma da ultimo citata nota2, ancor più netta è l'affermazione della capacità generale della società e della irrilevanza esterna delle eventuali limitazioni (anche se pubblicate) dei poteri degli amministratori, sia pure con il limite dell' exceptio doli (vale a dire della condotta intenzionalmente dannosa del terzo).

La norma riferita deve ovviamente essere letta alla luce delle peculiarità concrete della struttura dell'organo amministrativo: non è data la possibilità di distinguere un aspetto deliberativo interno da una manifestazione esterna della volontà dell'ente nel caso dell'unico amministratore. Diversamente è a dirsi quando l'organo amministrativo sia collegiale (Cass. Civ. Sez. II, 9710/94 ).Ne discende, in quest'ultimo caso, la possibilità di configurare un autonomo procedimento formativo della volontà dell'organo, con la conseguente rilevanza degli eventuali vizi di formazione di essa.

E' questa rilevanza limitata all'interno dell'ente, ovvero anche per i terzi?
Come s'è detto, le limitazioni poste al potere di rappresentanza ( rectius : immedesimazione), ancorchè pubblicate, sono ai terzi inopponibili (Cass. Civ. Sez. II, 4033/94 ) .Dunque, in genere, può riferirsi dell'irrilevanza esterna dei vizi afferenti il procedimento di formazione della volontà dell'organo nei confronti dei terzi di buona fede, come è anche palesato dal tenore degli artt. 2377 e 2391 cod. civ., norme che prevedono la salvezza dei diritti dei terzi di buona fede acquistati in forza di una deliberazione annullabile dell'assemblea o di una deliberazione del consiglio di amministrazione impugnabile per conflitto di interessi.

Occorre anche distinguere la condotta dell'organo direttamente riferibile come tale all'ente al quale appartiene, da quella di altro soggetto che non rivesta tale qualità (es: un institore, un procuratore). Essa in tanto è imputabile all'ente, in quanto si possa configurare un ulteriore nesso quale la rappresentanza.

Peculiare è la situazione degli enti ecclesiastici e della Chiesa cattolica. Possono le speciali regole proprie dell'ordinamento interno rilevare anche nei rapporti interprivati? La risposta spesso non è agevole: così se per l'attività contrattuale spesso ci si cura dell'esistenza dei provvedimenti interni autorizzatori, è stato però anche deciso nel senso dell'irrilevanza degli stessi (Cass. Civ., Sez. II, 5415/2019).

Note

nota1

Cfr. Ferri, La società, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1987, p.700; Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto delle società, Torino, 1988, pp.323 e ss.; in tema di dolo del terzo si veda anche Nanni, L'uso giurisprudenziale dell'"exceptio doli generalis", in Contratto e Impresa, 1986, p.207.
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nota2

Sulla quale cfr. Cass. Civ. Sez. III, 12168/91 In dottrina Grippo, Gruppi di società, oggetto sociale e prestazione di garanzie, in Economia banca e congiuntura, 1982, p.352; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p.422; Gliozzi, Gli atti estranei all'oggetto sociale nella società per azioni, Milano, 1970.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Torino, Diritto delle società, II, 1988
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Le società, Torino, Trattato dir.civ.it., 1987
  • GLIOZZI, Gli atti estranei all'oggetto sociale, Milano, 1970
  • GRIPPO, Gruppi di società , oggetto sociale e prest. di garanzia, Economia, banca e congiuntura, 1982
  • NANNI, L'uso giurisprudenziale dell'"exceptio doli generalis", Contratto e Impresa, 1986

Prassi collegate

  • Il potere di rappresentanza nelle attività negoziali privatistiche degli enti locali territoriali

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