Illiceità del motivo nella donazione



La donazione è nulla (art 788 cod.civ. ) qualora il motivo sia illecito, il solo determinante e risulti dall'atto.

Il donante (solo costui, non il donatario, facendosi deroga rispetto al principio generale posto in materia di contratto dall'art. 1345 cod.civ. ) nota1deve essere mosso da un motivo illecito, inteso come il movente che in concreto abbia determinato il soggetto ad effettuare l'atto di liberalità.

Qualora la donazione fosse stata perfezionata per vari motivi, uno dei quali fosse anche illecito, non si produrrebbero le gravi conseguenze della nullità, ogniqualvolta il movente illecito non avesse sortito una efficienza determinante. Motivo unico determinante non significa infatti unica ed assoluta motivazione: non si esclude l'esistenza di motivi ulteriori, la cui importanza sotto il profilo della volontà del donante non deve essere tale da far venir meno la efficienza peculiare che si annette alla determinanza.

Ciò ancora non basta: il motivo illecito deve infatti essere altresì reso palese, esteriorizzato, deve cioè risultare dal contesto dell'atto (art. 788 cod.civ.).

La disposizione è analoga a quella dettata in materia testamentaria dall'art. 626  cod.civ. nota2. Si tratta sostanzialmente del medesimo aspetto afferente al processo di cristallizzazione dei motivi nell'elemento causale.

Note

nota1

Capozzi, Successioni e donazioni, II, Milano, 1982, p.874 e Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1060.

 top1

nota2

Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.856.
top2

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Illiceità del motivo nella donazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti