Illiceità dei motivi



Il motivo può essere illecito. Tizio può indursi all'acquisto di un appartamento allo scopo di nascondervi una persona dopo averla rapita. Poiché di regola il motivo risulta essere irrilevante rispetto alla dinamica negoziale, non potrebbe essere considerato invalido nel caso in esame l'atto di compravendita immobiliare stipulato al riferito fine specifico.

Eccezionalmente il motivo illecito viene considerato dalla legge, quando può dirsi assorbente rispetto all'intento perseguito per il tramite dell'atto con modalità tali da indurre l'interprete ad una valutazione della consistenza del motivo stesso assai prossima a quella della causa nota1 .

Affinché il motivo illecito renda nullo il negozio, si richiedono determinate condizioni: la legge assume in separata considerazione il contratto in genere ( art. 1345 cod. civ. )la donazione ( art. 788 cod. civ. ), infine il testamento ( art. 626 cod. civ. ). Al di là di dette ipotesi i motivi rimangono nella sfera della irrilevanza giuridica (Cass. Civ. Sez.II, 2209/04).

Note

nota1

Conforme la dottrina: vedi per tutti Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1960, p.451 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.435.
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