Illiceità della condizione



La condizione è illecita quando deduce un evento o produce un risultato qualificabile come contrario a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume (esempio: se compirai un attentato alla vita di quella persona; se corromperai quel pubblico funzionario al fine di ottenere un atto contrario ai doveri dell'Ufficio).

Si badi al fatto che l'illiceità della condizione può dipendere non solo dalla natura dell'evento in sè e per sè considerato (a condizione che Caio uccida Sempronio), bensì anche dalla deduzione di un determinato evento (di per sè lecito) in una clausola condizionale per il cui tramite si persegua una finalità non consentita dall'ordinamento (ti vendo il bene a condizione che tu non contragga matrimonio)nota1 .

Particolarmente problematica sotto questo profilo è la liceità delle condizioni volte ad influire sulla determinazione della volontà individuale. In generale si può dire che l'atteggiamento della giurisprudenza sia tale da non far ritenere illecita qualsiasi condizione che valga ad influenzare la formazione del volere di un soggetto, ma soltanto quella che sia diretta a comprimere gravemente la libertà della personanota2 . Secondo alcune pronunzie sarebbe inoltre lecita la condizione quando lo scopo perseguito per il tramite di essa fosse quello di indirizzare la volontà di un soggetto verso fini non riprovevoli. In tal modo sembra che si sostituisca la valutazione relativa alla coartazione del volere altrui con una valutazione attinente al fine (riprovevole o meno) di questa azione di indirizzo: ciò evidentemente comporta a monte l'individuazione di quali risultati possano esser considerati riprovevoli e quali, al contrario, non lo siano.

E' stato deciso, ad esempio, che non può considerarsi sicuramente illecita la condizione che sia intesa ad ottenere l'abbandono di una relazione sentimentale con una donna.

In senso contrario, invece si è reputato illecito sottoporre l'istituzione d'erede alla condizione sospensiva consistente nell'imposizione al beneficiato di contrarre matrimonio con una determinata persona, escludendo ogni altra.

Circa gli effetti dell'illiceità della condizione, il codice non adotta una disciplina uniforme per tutti i negozi: occorre a tal proposito distinguere tra i negozi mortis causa (istituzione di erede, legato) e i negozi inter vivos.

Note

nota1

Il requisito della liceità deve cioè attenere al risultato che le parti intendono ottenere mediante l'inserimento della clausola condizionale: cfr.Natoli, Della condizione nel contratto, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, Libro IV, Firenze, 1948, p.438; Barbero, voce Condizione, in N.sso Dig.it., 1959, p.1101 e Maiorca, voce Condizione, in Dig.disc.priv., vol.III, 1988, p.295 .

 
top1

nota2

In questo senso anche Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.547, per il quale la condizione è illecita quando si sostanzia in "un mezzo di coercizione del soggetto, lesivo dei suoi interessi essenziali".
top2

Bibliografia

  • BARBERO, voce Condizione (dir. civ.), N.mo Dig. It.
  • MAIORCA, Condizione, Dig.Disc.priv., III, 1988
  • NATOLI, Della condizione contrattuale, Firenze, Comm.cod.civ. D'amelio Finzi, IV, 1948

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Illiceità della condizione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti