Illiceità del motivo nella disposizione testamentaria



Nel testamento (art. 626 cod.civ. ) il motivo illecito che costituisce la sola ragione determinante e risulti dall'atto determina la nullità della disposizione alla quale si riferisce nota1. Si badi anche al fatto che il motivo illecito può altresì essere incorporato nella condizione illecita ovvero in un modo analogamente viziato: gli artt. 634 e 647 cod. civ. ne ribadiscono la nullità e l'estensione della causa invalidante all'intero atto, sussistendo analoghi presupposti, a completamento di quanto dispone la norma in esame.

Esaminiamo più specificamente a quali condizioni si produce la grave conseguenza della nullità, che vale a rendere improduttivo di effetti un atto non più riproducibile.

Occorre individuare il motivo illecito determinante come quello che, in concreto, abbia determinato il soggetto a confezionare il testamento nota2 . Se l'atto di ultima volontà fosse stato posto in essere per una varietà di motivazioni, tra le quali ve ne fosse anche una illecita, quando quest'ultima non avesse sortito una efficienza decisiva, il testamento non potrebbe dirsi invalido. Ovviamente il motivo unico determinante non esclude che vi siano motivi ulteriori, la cui importanza non deve essere tuttavia tale da far venir meno la particolare forza che si annette alla determinanza.

Il motivo illecito deve inoltre essere reso palese, esteriorizzato, deve cioè risultare dal contesto dell'atto (art. 626 cod.civ. ) nota3.

E' essenziale inoltre svolgere una riflessione sull'identificazione del motivo rispetto all'intento nel testamento. Appare opportuno ricordare la prossimità della nozione dell'elemento causale rispetto a quella dell'intento liberale, che per lo più viene riferito come coincidente al primo nella disposizione testamentaria. Non si può a tal proposito non istituire un parallelo tra le norme di cui agli artt. 626 e 788 cod.civ. e quella di cui all'art. 1345 cod.civ. in tema di contratto in genere. Si tratta sostanzialmente del medesimo aspetto afferente al processo di cristallizzazione dei motivi nell'elemento causale.

Note

nota1

Si deve rammentare che il testamento, in questo senso, può costituire il veicolo formale di una pluralità di disposizioni eterogenee: istituzioni d'erede, legati, disposizioni modali, nomina di tutore, etc.. Ovviamente, il motivo illecito ha a che fare con la singola disposizione alla quale si riferisce. Esso è in grado di travolgere l'intero negozio testamentario ogniqualvolta il testamento si esaurisca nell'unica disposizione viziata, ovvero quando il motivo sia riferibile comunque all'intero contenuto dell'atto di ultima volontà.
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nota2

Sulla rilevanza che il motivo assume nel processo formativo della volontà del testatore cfr. Gardani-Contursi-Lisi, Istituzione di erede e legati, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1983, p.70. E' stato affermato, inoltre, che la differenza tra il motivo illecito e gli altri elementi accidentali illeciti, consiste nel fatto che questi ultimi influirebbero sulla volontà dei beneficiari (Pugliatti, Dell'istituzione di erede e dei legati, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio, Finzi e Barbera, Firenze, 1941, p.502).
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nota3

nota3

Ai fini dell'affermazione dell'invalidità, si ritiene sufficiente che il motivo risulti dal testamento, anche non in modo esplicito (Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.142; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1972, p. 425).
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Bibliografia

  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GANGI, La successione testamentaria, Milano, 1972
  • GARDANI CONTURSI LISI, Istituzione di erede e legati, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1983
  • PUGLIATTI, Dell'istituzione di erede e dei legati, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi Barbera, 1941

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