Illiceità del motivo comune ai contraenti



Nel contratto in genere il motivo illecito comune ai contraenti e determinante rispetto alla conclusione del negozio produce la nullità: l'art. 1345 cod.civ. stabilisce infatti che il "contratto è illecito (e quindi nullo ai sensi dell'art. 1418 cod.civ.) quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe".

Requisiti ai fini della valutazione dell'atto negoziale in chiave di nullità sono i seguenti:

  1. che l'accordo negoziale sia connotato per entrambe le parti dal medesimo motivo (il quale pertanto può essere considerato "comune "). Si faccia l'esempio di Tizio che ponga a disposizione di Caio un immobile verso il corrispettivo di un canone assai elevato in considerazione del fatto che Caio vi eserciti l'attività di bisca clandestina;
  2. che il motivo comune sia illecito (dove per la nozione di illiceità si può ben far riferimento a quanto esposto in tema di illiceità della causa). A questo punto sorge un interrogativo: che differenza esiste tra il motivo illecito comune ai contraenti e la causa considerata in concreto ?

Pare che sia estremamente difficile dare risposta appagante al quesito (Cass. Civ. Sez. I, 4279/81 ), dovendosi rilevare che nell'apprezzamento della giurisprudenza non è frequente la considerazione della comunanza del motivo illecito (Cass. Civ., 10603/93 ). Nell'esempio descritto sub a), potrebbe infatti sostenersi che la causa in concreto di quella locazione è mettere a disposizione un immobile da adibire a bisca verso un corrispettivo di entità rapportata a tale utilizzonota1. Causa in concreto e motivi comuni vengono ad identificarsinota2 .

A riprova di ciò si pensi alla peculiare consistenza dell'elemento causale nella donazione, nella quale infatti è difficile parlare di causa come distinta dall'intento liberale: non a caso non può farsi applicazione dell'art. 1345 cod.civ., essendo stato dettato espressamente l'art. 788 cod.civ..

In sintesi l'animus donandi, l'animo liberale, appare sostanzialmente corrispondere all'elemento causale. Secondo un'opinionenota3 la singolare debolezza della causa sarebbe nella donazione controbilanciata dalla particolare forza della forma (atto pubblico, due testimoni).

Nell'ambito della riferita distinzione tra causa e motivi comuni ai contraenti, in giurisprudenza si è affermata la nullità ex art. 1345 cod.civ. dell'atto contraddistinto dal patto fiduciario di ritrasferimento di un immobile assegnato secondo la normativa in tema di edilizia economico-popolare ad un soggetto privo dei requisiti in quanto già socio di un'altra cooperativa edilizia (Cass. Civ. Sez. II 12830/92 ).

Note

nota1

Così anche Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.434, per il quale i motivi devono rilevare qualora non siano rimasti nella sfera interna di ciascuna parte ma si siano obiettivizzati nel contratto, "divenendo interessi che il contratto è diretto a realizzare".
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nota2

Santoro Passarelli (Dottrine Generali del diritto civile, p.190 n.41) ha sottolineato la differenza tra illiceità della causa e illiceità dei motivi comuni ai contraenti : "... potrà essere illecito per illiceitá del motivo comune non solo un negozio innominato, ma anche un negozio nominato, mentre, come si è visto, in questo non può essere illecita la causa ".
In questo modo tuttavia la causa è concepita come mero riflesso del tipo negoziale e non nel modo qui prospettato. Non solo: vi è contraddizione poiché in un negozio atipico prima occorre valutare la meritevolezza della causa, poi se ne da' ingresso nell'ordinamento. Come sarà possibile dopo aver valutato positivamente l'atto sotto il profilo della meritevolezza di tutela affermarne in seguito l'illiceità della causa ? Si badi inoltre al fatto che l'art. 2126 prevede espressamente la possibilità di un contratto tipico (il contratto di lavoro subordinato) nullo per illiceità della causa.
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nota3

Sacco, Il contratto, in Trattato di dir. priv., dir da Rescigno, Torino, 1995, p.303.
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Bibliografia

  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, X, 1993
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


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